Con ordinanza n. 21147 del 4 luglio 2022, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha ricordato che il giudizio di
inverosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera
opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale
della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri
oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia
predeterminata di criteri offerta dall'art. 3, comma 5, D.L.vo 19 novembre
2007, n. 251 (cfr. Cass. civ. 14 novembre 2017, n. 26921, Cass. civ. 4 aprile
2013, n. 8282).
In particolare tale ultima disposizione prevede che «qualora
taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione
internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri
se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il
richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la
domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti
ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri
elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute
coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali
e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha
presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno
che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai
riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile».
La Suprema Corte, alla stregua del chiaro dato normativo, ha precisato che la verifica di credibilità «comporta, oltre che un duplice controllo di coerenza (la coerenza intrinseca del racconto e quella estrinseca concernente le informazioni generali e specifiche di cui si dispone), anche un equiordinato controllo di plausibilità, sicché il racconto deve essere per l'appunto accettabile, sul piano razionale, sia quanto a coerenza, sia quanto a plausibilità, e deve essere cioè attendibile e convincente, come dimostrato dall'uso della congiunzione «e» («... coerenti e plausibili e non sono in contraddizione ...»). Detto giudizio di plausibilità, direttamente riferito alle dichiarazioni, si risolve infine nel complessivo scrutinio di attendibilità del richiedente previsto alla lettera e) della disposizione, da compiersi a mezzo dei «riscontri effettuati», espressione da intendersi riferita non soltanto ad eventuali riscontri esterni, ove disponibili, ma anche alla verifica di logicità del racconto, come si desume dalla parte finale del comma, ove è detto che: «Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale», la qual cosa rende manifesto che i riscontri non attengono soltanto al dato estrinseco delle «informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, ma anche all'intrinseca credibilità razionale della narrazione» (Cass. civ. 7 agosto 2019, n. 21142; Cass. civ. 19 giugno 2020, n. 11925).
La Corte di Cassazione ha, poi, affermato il principio che «ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all'esito dell'acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità e il livello di rischio» (Cass. civ. 10 gennaio 2022, n. 448; Cass. civ. 10 marzo 2021, n. 6738; Cass. civ. 4 novembre 2020, n. 24575).
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