Con sentenza n. 2112 del 17 ottobre 2024-17 gennaio 2025, la
quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’elemento
soggettivo necessario al fine della integrazione del delitto di diffusione di
riprese e registrazioni fraudolente passando dal rapporto con il c.d. «revenge porn».
L'art. 617-septies c.p. – in attuazione della legge delega del 23 giugno 2017, n. 103, intervenuta a seguito di un lungo dibattito critico, generato soprattutto della diffusione da parte dei mass media dei contenuti delle intercettazioni e dalla lesione del diritto alla riservatezza non solo dei soggetti diretti destinatari dell' intercettazione, ma anche dei soggetti esterni e coinvolti in quanto semplici interlocutori del soggetto-bersaglio – è stato inserito dall'art. 1, D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, con decorrenza dal 26 gennaio 2018, per reprimere comportamenti che violano la riservatezza degli individui (e, contestualmente, la loro reputazione e immagine) tramite la diffusione di materiale raccolto fraudolentemente, al fine di danneggiare i beni giuridici menzionati; con tale innesto, si sono volute comare lacune emerse nel sistema penale riguardo alla tutela della riservatezza, colpita da aggressioni poste in essere mediante l'impiego di sistemi captativi a carattere tecnologico. L'art. 617-septies c.p. punisce "Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione".
L'inserimento della disposizione nel Libro Secondo (Dei delitti in particolare), Titolo dodicesimo (Dei delitti contro la persona), Capo Terzo (Dei delitti contro la libertà individuale), Sezione Quinta (Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti) del codice penale fornisce indicazioni sul bene giuridico che si intende tutelare: la norma affonda le proprie radici nell' art. 15 Cost, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione, ma anche nell'art. 21 Cost posto a presidio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La tutela della libertà e segretezza delle conversazioni e comunicazioni passa naturalmente anche dalla inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), dal momento che, con la norma di nuovo conio, non si può garantire tutela alla libertà di espressione e manifestazione del pensiero (quale che sia la forma assunta) avvenuta in un contesto ed in luogo pubblico per volontà delle parti o per le specifiche modalità con cui la comunicazione/conversazione viene concretamente posta in essere. Si può cogliere, dunque, la ratio della norma incriminatrice, non soltanto nella libertà e segretezza delle conversazioni o comunicazioni, ma anche nella tutela dell'onore e della reputazione degli interlocutori della conversazione, di qualsiasi genere, che avvenga in privato, i cui contenuti sono e devono intendersi destinati a rimanere tra i presenti (i quali hanno diritto a non vedere carpite con l'inganno parole o esternazioni di qualsivoglia genere, e a vederle diffuse nell'etere), sempreché non sussista espresso consenso alla divulgazione. In questo senso, si può affermare che la inviolabilità e la segretezza delle comunicazioni o conversazioni sono protette dalle ingerenze esterne o dalla arbitraria e non autorizzata diffusione extra presentes, non soltanto perché viene in tal modo garantita la libera esplicazione e manifestazione del pensiero, ma anche per evitare che una indebita circolazione dei contenuti di conversazioni o comunicazioni private possa ledere la reputazione e l'onore del soggetto passivo. Giova richiamare un passo della Relazione illustrativa trasmessa al Parlamento, la quale chiarisce che la norma punisce colui che diffonde il contenuto di incontri o conversazioni riservate, registrate con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere nascoste), e quindi fraudolentemente, allo scopo di recare nocumento all'altrui reputazione. Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa registra il frequente ricorso a simili stratagemmi, posti scientemente in essere con lo scopo della successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all'ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiti senza l'altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei social media). Ne consegue un grave pregiudizio all'onore e alla dignità della vittima, discendente dalla divulgazione di immagini e/o parole carpite quando la stessa presumeva di partecipare a una comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioè, riservato e confidenziale, che tale doveva restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale. La previsione della procedibilità a querela conferma come oggetto di tutela dell'art. 617-septies c.p. sia l'interesse del singolo al mantenimento del proprio onore e della reputazione e a evitarne la compromissione a seguito di indebite e non autorizzate divulgazioni all'esterno delle manifestazioni del proprio pensiero, espresse in privato. Sul piano strutturale, la condotta sanzionata consiste nella diffusione di una captazione fraudolenta, effettuata mediante riprese audio/video o registrazioni, di conversazioni o incontri di tipo privato, alle quali l'agente abbia preso parte o sia stato presente.
La fattispecie in questione pone il tema del raffronto con i reati a sfondo sessuale come quello di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, previsto dall'art. 612-ter c.p., che si sostanzia nella divulgazione non autorizzata online di file multimediali a contenuto sessualmente esplicito, soprattutto a scopo di vendetta nei confronti dell'ex partner. L'art. 612-ter cit.: punisce chiunque «invia, consegna, cede, pubblica o diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e senza il consenso delle persone rappresentate». Peculiarità di questo tipo di immagini e video – oltre alla connotazione del loro contenuto, che deve essere sessualmente esplicito, laddove nel reato di cui all'art. 617-septies c.p. assume rilievo la fraudolenta captazione delle immagini/registrazioni di dati sensibili - è che gli stessi sono girati con il consenso della persona ritratta (all'interno di coppie, nell'ambito di momenti intimi consensuali). A essere non consensuale, dunque, nel reato di cui all'art. 612-ter, non è la realizzazione del materiale pornografico, ma la sua successiva diffusione. Sotto li profilo soggettivo, ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 617-septies c.p., si richiede che la condotta miri ad arrecare danno alla reputazione e all'immagine altrui, con tale previsione risultando chiaro, in coerenza con le descritte rationes, come la acquisizione fraudolenta di conversazioni/incontri privati abbia l'obiettivo di tutelare non solo la segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, ma anche la reputazione del soggetto passivo in seguito alla lesione della stessa dovuta alla divulgazione di dati sensibili. In tale contesto normativo, la captazione in quanto tale costituisce un antefatto penalmente irrilevante, richiedendosi che la condotta miri ad arrecare danno alla reputazione e all'immagine altrui. La norma incriminatrice in questione si caratterizza, dunque, per la presenza del dolo specifico nel soggetto agente, richiedendosi, cioè, quale elemento essenziale della fattispecie, un requisito di natura psichica, consistente in uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente: la norma, punendo la fraudolenta ripresa, audio o video, di incontri privati, o la registrazione, anch'essa fraudolenta, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, a cui l'agente abbia preso parte o abbia presenziato, richiede, ai fini della configurazione del reato de quo, non la mera diffusione del materiale, bensì che la diffusione avvenga al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine. Non sarebbe, ad esempio, sufficiente a integrare li reato la sola diffusione di immagini o registrazioni carpite senza il consenso della vittima, pur supportata dal dolo generico: non è punibile, esemplificando, la condotta di chi abbia 'cliccato' sul tasto condividi, richiedendosi li quid pluris, sotto li profilo soggettivo, costituito dall'intenzione di danneggiare l'immagine e la reputazione della persona offesa, uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente, una proiezione finalistica, sebbene non se ne richieda, ai fini dell'esistenza della fattispecie, l'effettivo conseguimento. È chiaro che tale finalizzazione della volontà presuppone il dolo- generico- richiesto per la realizzazione dell'evento tipico della fattispecie (diffusione delle immagini o della registrazione), comprensivo quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che la messa in circolazione delle riprese o delle registrazioni fraudolentemente carpite possa determinarne la diffusione.
Al termine, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 617-septies c.p., è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo all'agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine.
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