La Corte
europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza H. A. c. Regno Unito n. 30919/20
del 5 dicembre 2023, ha ribadito in dettaglio i principi generali applicabili
alle denunce riguardanti un presunto rischio di trattamento contrario
all'articolo 3 della Convenzione in caso di rimpatrio nel Paese d’origine.
Seguendo
l’insegnamento della sua giurisprudenza (vedi FG. C. Svezia, n. 43611/11, 23
marzo 2016; JK. e altri c. Svezia, n. 59166/12, 23 agosto 2016), la Corte EDU
ha sentenziato che gli Stati contraenti hanno diritto alla gestione
dell'ingresso, del soggiorno e dell'espulsione degli stranieri, ma nei limiti
del rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, ovvero purché non si vada a ledere la persona dello
straniero nei suoi diritti fondamentali tutelati nel territorio UE.
La Corte,
specificatamente, sottolinea che la decisione circa l’espulsione di uno
straniero «può dar luogo a questioni ai sensi dell'articolo 3, implicando la
responsabilità di tale Stato». Questo, certamente, laddove sussistano motivi
fondati per credere che l'individuo rischierebbe di subire un trattamento
contrario all'articolo 3 nel Paese di destinazione. Laddove ciò esista,
«l'articolo 3 impone l'obbligo di non deportare la persona interessata in quel
Paese».
La valutazione
se esistano fondati motivi per ritenere che il ricorrente corra un rischio
così concreto impone inevitabilmente allo Stato l’esame delle condizioni del
Paese di destinazione. Ovviamente, precisa la Corte stessa, «i maltrattamenti
che il richiedente sostiene di subire se rimpatriato devono raggiungere un
livello minimo di gravità per rientrare nell’ambito di applicazione
dell’articolo 3». Ciò stesso comporta, inevitabilmente, valutazioni caso per
caso.
La prova
dell’eventualità dei maltrattamenti nel Paese d’origine deve esser fornita dal
cittadino straniero che intenda opporsi al suo espatrio, alla luce della
situazione generale del Paese e della sua situazione personale, ponendo
l’attenzione, in particolar modo, sulla gravità degli abusi e su come gli
stessi possano compromettere la sua persona, attese le sue qualità e capacità
psico-fisiche, rilevando, laddove ciò corrispondesse alla realtà, anche il
rischio di reclutamento forzato da parte di gruppi estremisti: «spetta in linea
di principio al ricorrente fornire prove idonee a dimostrare che esistono
fondati motivi per ritenere che, qualora la misura censurata venisse attuata,
egli sarebbe esposto a un rischio concreto di subire un trattamento contrario all'articolo
3 della Convenzione. […] La valutazione deve concentrarsi sulle conseguenze
prevedibili dell'allontanamento del richiedente nel Paese di destinazione, alla
luce della situazione generale del paese e delle sue circostanze personali».
Tenuto conto
delle informazioni emerse, le autorità nazionali potranno emettere la decisione
finale, con la precisazione che non è competenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo «sostituirsi ai tribunali nazionale, data la regola generale
che spetta a questi ultimi valutare le prove dinanzi a loro».
D’altronde, in
linea di principio, le autorità nazionali godono di una posizione privilegiata
per valutare non solo i fatti ma soprattutto la credibilità dei testimoni, in
quanto sono loro che hanno l'opportunità di osservare, ascoltare e valutare il
comportamento della persona coinvolta (cfr. FG c. Svezia, copra citato).
È chiarito in
modo rilevante dalla Corte di Strasburgo, allora, che, affinché lo straniero
non venga espulso da uno Stato dell’UE, i trattamenti nella patria contrari
all’art. 3 della Convenzione devono risultare un rischio reale, sulla base di
prove concrete.
Se l'esistenza di un tale rischio fosse dimostrata dal ricorrente, il suo allontanamento violerebbe necessariamente l'art. 3, «indipendentemente dal fatto che il rischio derivi da una situazione generale di violenza, da una caratteristica personale del ricorrente o da una combinazione dei due».
Sottolinea ancora la Corte che non può ritenersi ammissibile una generalità del modus operandi dello Stato intenzionato all’espulsione del cittadino straniero. La valutazione circa le vessazioni deve corrispondere al caso di specie, dato che «è chiaro che non tutte le situazioni di violenza generale comportano un simile rischio», ovvero il rischio di una inosservanza della proibizione alla tortura e al trattamento disumano e degradante. Laddove, ordunque, non rilevino i plurimi elementi descritti dalla Corte EDU nel caso H. A. c. Regno Unito, l’espulsione da uno dei Paesi dell’Unione Europea di uno straniero deve ritenersi attuata non in violazione del disposto dell’art. 3 della Convenzione.
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