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Il rischio del trattamento disumano e degradante nel caso di espulsione di un cittadino straniero

Autore: Beatrice Gregorini
Data: 05 Dicembre 2023

La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza H. A. c. Regno Unito n. 30919/20 del 5 dicembre 2023, ha ribadito in dettaglio i principi generali applicabili alle denunce riguardanti un presunto rischio di trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione in caso di rimpatrio nel Paese d’origine.

Seguendo l’insegnamento della sua giurisprudenza (vedi FG. C. Svezia, n. 43611/11, 23 marzo 2016; JK. e altri c. Svezia, n. 59166/12, 23 agosto 2016), la Corte EDU ha sentenziato che gli Stati contraenti hanno diritto alla gestione dell'ingresso, del soggiorno e dell'espulsione degli stranieri, ma nei limiti del rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ovvero purché non si vada a ledere la persona dello straniero nei suoi diritti fondamentali tutelati nel territorio UE.

La Corte, specificatamente, sottolinea che la decisione circa l’espulsione di uno straniero «può dar luogo a questioni ai sensi dell'articolo 3, implicando la responsabilità di tale Stato». Questo, certamente, laddove sussistano motivi fondati per credere che l'individuo rischierebbe di subire un trattamento contrario all'articolo 3 nel Paese di destinazione. Laddove ciò esista, «l'articolo 3 impone l'obbligo di non deportare la persona interessata in quel Paese».

La valutazione se esistano fondati motivi per ritenere che il ricorrente corra un rischio così concreto impone inevitabilmente allo Stato l’esame delle condizioni del Paese di destinazione. Ovviamente, precisa la Corte stessa, «i maltrattamenti che il richiedente sostiene di subire se rimpatriato devono raggiungere un livello minimo di gravità per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3». Ciò stesso comporta, inevitabilmente, valutazioni caso per caso.

La prova dell’eventualità dei maltrattamenti nel Paese d’origine deve esser fornita dal cittadino straniero che intenda opporsi al suo espatrio, alla luce della situazione generale del Paese e della sua situazione personale, ponendo l’attenzione, in particolar modo, sulla gravità degli abusi e su come gli stessi possano compromettere la sua persona, attese le sue qualità e capacità psico-fisiche, rilevando, laddove ciò corrispondesse alla realtà, anche il rischio di reclutamento forzato da parte di gruppi estremisti: «spetta in linea di principio al ricorrente fornire prove idonee a dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che, qualora la misura censurata venisse attuata, egli sarebbe esposto a un rischio concreto di subire un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione. […] La valutazione deve concentrarsi sulle conseguenze prevedibili dell'allontanamento del richiedente nel Paese di destinazione, alla luce della situazione generale del paese e delle sue circostanze personali».

Tenuto conto delle informazioni emerse, le autorità nazionali potranno emettere la decisione finale, con la precisazione che non è competenza della Corte europea dei diritti dell’uomo «sostituirsi ai tribunali nazionale, data la regola generale che spetta a questi ultimi valutare le prove dinanzi a loro».

D’altronde, in linea di principio, le autorità nazionali godono di una posizione privilegiata per valutare non solo i fatti ma soprattutto la credibilità dei testimoni, in quanto sono loro che hanno l'opportunità di osservare, ascoltare e valutare il comportamento della persona coinvolta (cfr. FG c. Svezia, copra citato).

È chiarito in modo rilevante dalla Corte di Strasburgo, allora, che, affinché lo straniero non venga espulso da uno Stato dell’UE, i trattamenti nella patria contrari all’art. 3 della Convenzione devono risultare un rischio reale, sulla base di prove concrete.

Se l'esistenza di un tale rischio fosse dimostrata dal ricorrente, il suo allontanamento violerebbe necessariamente l'art. 3, «indipendentemente dal fatto che il rischio derivi da una situazione generale di violenza, da una caratteristica personale del ricorrente o da una combinazione dei due».

Sottolinea ancora la Corte che non può ritenersi ammissibile una generalità del modus operandi dello Stato intenzionato all’espulsione del cittadino straniero. La valutazione circa le vessazioni deve corrispondere al caso di specie, dato che «è chiaro che non tutte le situazioni di violenza generale comportano un simile rischio», ovvero il rischio di una inosservanza della proibizione alla tortura e al trattamento disumano e degradante. Laddove, ordunque, non rilevino i plurimi elementi descritti dalla Corte EDU nel caso H. A. c. Regno Unito, l’espulsione da uno dei Paesi dell’Unione Europea di uno straniero deve ritenersi attuata non in violazione del disposto dell’art. 3 della Convenzione.

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