Con sentenza n. 49288 del 15 novembre-11 dicembre 2023, la
quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, secondo gli
insegnamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, la
fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. si configura come specificazione delle
condotte di minaccia o di molestia già contemplate dal codice penale.
Molestare significa alterare in modo fastidioso o importuno
l'equilibrio psichico di una persona (così Corte Cost. sent n. 172 del 2014). Rientra
nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato di atti
persecutori, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza o
interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della
vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a
comprometterne la serenità e la libertà psichica (Cass. pen., sez. V, 16
settembre 2021, n. 1753). Con lo speciale reato di cui all'art. 612-bis c.p. il
legislatore ha ulteriormente connotato le condotte di minaccia e molestia,
richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a
cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo (stato di ansia
o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita). L'evento
deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso,
nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo
indirettamente rivolti contro la persona offesa e anche di tipo subdolo (cfr. Cass.
pen., sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 8050).
Nel concetto di molestia possono rientrare anche condotte
diffamatorie quando, oltre a ledere ingiustamente l'altrui reputazione, si
connotino in concreto, per modalità di attuazione e ripetitività, come vere e
proprie molestie realizzando un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o
mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la
creazione, ai danni di quest'ultima, di un clima intimidatorio e ostile idoneo
a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Cass. pen., sez. V, 13
gennaio 2023, n. 15734) o, comunque, si correlino all'aggravamento e consolidamento
della lesione della riservatezza della persona offesa e della manipolazione
della sua identità personale nel contesto familiare, lavorativo, sociale,
politico (cfr. Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2015, n. 29826).
La Suprema Corte ha riaffermato il principio, già oggetto di
precedenti arresti giurisprudenziali, secondo cui integra il delitto di atti
persecutori l'opera di reiterata delegittimazione della persona offesa
realizzata dal soggetto attivo attraverso una serie protratta di condotte
diffamatorie che, travalicando i limiti del legittimo esercizio della libertà
di espressione e informazione, configurano uno stillicidio persecutorio ai
danni della persona offesa, costringendola ad alterare le proprie abitudini di
vita e sottoponendola ad uno stato di ansia e di turbamento determinato dalla
costante paura di essere vittima di attività denigratoria (Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2021, n. 1813; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718).
Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata è emerso uno stillicidio persecutorio delle condotte poste in essere dall'imputato nel corso della sua (illecita) campagna mediatica contro la persona offesa (cfr. iri motivazione Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2021, n. 1813) senza dubbio idoneo a integrare la condotta materiale degli atti persecutori. Diversi i casi decisi, in senso solo apparentemente difforme da altre pronunce della quinta sezione. In quelle ipotesi il delitto di atti persecutori è stato escluso (cfr. Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2016, n. 48007), poiché le condotte diffamatorie non presentavano anche i caratteri delle molestie; anzi, nel caso affrontato da Cass. pen., sez. V, 3 novembre 2020, n. 34512, si è addirittura riconosciuto che le specifiche condotte oggetto di quel processo rientrassero nei limiti della legittima libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica.
Non è superfluo rimarcare che il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis c.p. (Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718; in senso analogo, Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2015, n. 29826). Ciò in quanto, il confronto tra fattispecie astratte – unico criterio idoneo a riconoscere o negare il concorso apparente di norme (Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2017, n. 41588; Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2017, n. 20664; Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1963; Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235; Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2007, n. 16568; Cass. pen., sez. un., 20 dicembre 2005, n. 47164) – rende evidente come ricorra un concorso di reati; né d'altra parte opera la clausola di riserva dell'art. 612-bis c.p. (riferita al fatto costituente più grave reato), né, infine, si verte in una situazione di reato complesso ex art. 84 c.p., posto che il reato di diffamazione non è elemento costitutivo del delitto di atti persecutori. Va aggiunto che l'elemento forte ‘tipizzante il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., quello che lo connota distinguendolo da altri fatti meno gravi, è l'evento di danno.
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
CORSO VIDEO REGISTRATO
Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto