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L’accordo per rendere una falsa testimonianza: corruzione in atti giudiziari o intralcio alla giustizia?

Autore: Valerio de Gioia
Data: 21 Gennaio 2025

Con sentenza n. 2231 del 14 ottobre 2024-20 gennaio 2025, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il tema cruciale, esaminato anche dalla dottrina, relativo al confronto tra il delitto di corruzione in atti giudiziari con la fattispecie contemplata dall'art. 377 c.p., al fine di stabilire gli esatti confini tra fattispecie almeno in parte interferenti.

È noto che all'originaria ipotesi della subornazione è stata sostituita dall'art. 14, L. n. 146 del 2006 quella dell'intralcio alla giustizia, che è stata di seguito integrata in relazione a profili non interferenti con la presente vicenda. Tale fattispecie prevede, al comma 1, la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dall'art. 371-bis, 371-ter, 372 e 373, qualora l'offerta o la promessa non venga accettata. Al comma 2 si prevede l'applicazione della stessa pena ove l'offerta o la promessa sia accettata m a la falsità non sia commessa. Il comma 3 contempla la condotta di chi usa violenza o minaccia ai fini indicati al comma 1, ove li fine non sia conseguito. Orbene, posto che in questa sede assumono rilievo il comma 1 e 2, la Suprema Corte ha rimarcato come la norma preveda un reato di pericolo, a consumazione anticipata, tale da attribuire rilievo all'altrimenti inconferente istigazione a commettere un delitto (art. 115 c.p.): essa punisce solo colui che induce e non chi sia destinatario dell'offerta o della promessa, ciò anche nel caso in cui offerta o promessa vengano accettate, sempreché la falsità non sia commessa. La norma non menziona specificamente il testimone, ma fa più genericamente riferimento alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, per indurla a commettere, tra gli altri, li delitto di cui all'art. 372 c.p. Ciò significa che li reato contempla, tra le altre, l'ipotesi del soggetto chiamato a rendere testimonianza e la finalità di indurre a dichiarare il falso colui che quella qualità abbia già assunto. È stato al riguardo rilevato che, con riferimento alla fase processuale, assume rilievo il provvedimento di autorizzazione alla citazione di cui all'art. 468, comma 2, c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2002, n. 37503), implicante una delibazione giudiziale di ammissibilità, seppur destinata ad essere assorbita dal provvedimento di ammissione delle prove assunto ai sensi dell'art. 495 c.p.p.. I giudici di legittimità hanno rimarcato come al disegno originario del codice di procedura, secondo cui, a rigore, le prove avrebbero dovuto essere acquisite a seguito dell'ammissione nell'ambito della stessa udienza, ha finito per sovrapporsi una prassi incentrata sullo sviluppo del processo nell'arco di più udienze, con un'iniziale fase di ammissione delle prove, seguita da udienze destinate, sulla base di una programmazione, all'escussione delle prove orali. In tale quadro il provvedimento di cui all'art. 468 c.p.p., pur contemplato nella fase preliminare, ha finito per assumere una prevalente fisionomia di provvedimento organizzativo, modulato in rapporto alle cadenze processuali: va tuttavia rimarcato come al deposito della lista si correli comunque la richiesta di autorizzazione e come il provvedimento del giudice, pur contenendo spesso un riferimento «in bianco» ad udienze successivamente fissate, conservi nondimeno la funzione di delibazione almeno in negativo, già potendo essere escluse testimonianze vietate dalla legge o manifestamente sovrabbondanti, salva la fase di vera e propria ammissione. Sta di fatto che, a fronte di un'autorizzazione alla citazione, ove la stessa non sia seguita dall'indicazione di una data specifica, assume comunque assorbente rilievo la vera e propria ammissione delle prove, a seguito della quale può certamente riconoscersi l'acquisizione della veste di testimone e, nel contempo, di soggetto chiamato a rendere testimonianza all'udienza che sarà in prosieguo indicata. Può, peraltro, rilevarsi come li profilo temporale sia stato talvolta inteso in termini più ampi con riguardo a soggetti che abbiano reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini e che saranno chiamati a testimoniare nella prospettiva del futuro dibattimento (cosi, ad esempio, Cass. pen., sez. II, 8 febbraio 2023, n. 27382). In definitiva, deve ritenersi che il riferimento all'art. 468, comma 2, c.p.p. costituisca ai fini indicati un parametro rilevante in termini generali, ma non inderogabile, ferma restando la rilevanza agli stessi fini del provvedimento di ammissione delle prove. In tale prospettiva può rilevarsi che l'art. 377 c.p. prevede la sanzione penale solo nei confronti di chi offra o prometta denaro o altra utilità a soggetto di cui è stata autorizzata la citazione come teste o di cui è stata disposta l'ammissione come teste, al fine di indurlo a rendere falsa testimonianza, sempreché l'offerta o la promessa non vengano accettate, ovvero, nel caso in cui siano accettate, la falsità non venga commessa. A ben guardare, viene in rilievo un elemento negativo della fattispecie, che da un lato vale ad inquadrare il delitto nel novero dei reati di pericolo (la compromissione del corretto andamento dell'amministrazione della giustizia) e dall'altro spiega la ragione per cui la sanzione sia prevista solo a carico dell'induttore e non invece anche a carico del soggetto indotto, neppure quando lo stesso abbia inizialmente accettato l'offerta o la promessa. In base all'art. 377 c.p. la sanzione è prevista solo nei confronti del soggetto induttore, che coincide con il corruttore, se visto nell'ottica dell'art. 319-ter c.p.. Correlativamente, essendo contemplata dall'art. 377 cit. non solo l'ipotesi dell'induzione unilaterale ma anche quella dell'accettazione, implicante la conclusione di un accordo finalizzato alla falsa testimonianza, deve convenirsi che la sovrapposizione delle fattispecie concerne anche la fase dell'accordo che, coinvolgendo il testimone, riguarda per ciò stesso li pubblico ufficiale. Tale sovrapposizione non può implicare la contemporanea applicabilità delle due norme, in quanto le stesse sono riferite allo stesso tipo di intesa illecita e in quanto si registra una sovrapposizione anche del bene giuridico protetto (il pregiudizio all'amministrazione della giustizia si invera sotto il profilo del potenziale inquinamento dell'accertamento giudiziale e dunque dell'attività giudiziaria in funzione del vantaggio o del danno di una parte del processo). Né potrebbe farsi luogo ad un'applicazione disgiunta, ritenendo configurabile l'ipotesi di cui all'art. 319-ter a carico del corrotto e l'ipotesi di cui all'art. 377 a carico dell'induttore, posto che tale norma esclude implicitamente la punizione del soggetto cui si rivolge l'attività induttiva e prevede una sanzione, a rigore, ingiustificatamente inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 319-ter. Sembra, invece, che debba prendersi atto della riferibilità delle due norme alla stessa materia e che in tale prospettiva debba applicarsi il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., dando rilievo ai profili strutturali delle due fattispecie (sul punto della rilevanza dei profili strutturali al fine di definire un rapporto di specialità, Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2017, n. 20664; analogamente Cass. pen., sez. un., 9 maggio 2001, n. 23427). Non è certo un caso che una relazione in termini di specialità sia stata riconosciuta tra l'ipotesi di cui all'art. 377 c.p. e quella dell'istigazione alla corruzione (sul punto, in motivazione, Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2014, n. 51824). Nella medesima prospettiva, la Suprema Corte ha evidenziato che, se il delitto di corruzione si perfeziona con l'accordo in varia guisa finalizzato, l'ipotesi di cui all'art. 377 c.p. può parimenti implicare un accordo finalizzato alla falsa testimonianza, salva la previsione della punizione del solo induttore, alla condizione che il fine della falsa testimonianza non sia conseguito: ed allora il profilo specializzante finisce per essere costituito proprio dall'elemento negativo già in precedenza posto in evidenza, potendosi solo alla luce della verifica della finalizzazione e del suo esito sciogliere il dilemma in ordine alla configurabilità di un reato unilaterale o di un reato bilaterale, integrato per effetto dell'accordo, ma riconoscibile e destinato ad assumere autonomo rilievo, in aggiunta alla falsa testimonianza, una volta escluso l'elemento negativo specializzante. Si tratta di conclusione che finisce per coincidere con quanto già rilevato in una precedente sentenza (Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2016, n. 40759), allorché era stato sottolineato che la falsa deposizione vale a rendere configurabile sia il delitto di corruzione in atti giudiziari sia il delitto di falsa testimonianza, anche se in quella pronuncia il rapporto con l'art. 377 era stato esaminato in relazione all'ipotesi dell'induzione e non anche all'ipotesi dell'accettazione della promessa o dell'offerta, tanto che da essa era stata tratta una massima volta a dar rilievo, quale elemento caratterizzante del delitto di cui all'art. 377 c.p., al profilo dell'induzione tramite promessa o offerta non accettate, il che di per se non corrisponde al reale contenuto della fattispecie, che contempla anche l'ipotesi dell'accordo non seguito dalla falsa testimonianza.

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