Con sentenza n. 28013 del 5 luglio 2022 (dep. 19 luglio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha vagliato la possibilità di applicare l’attenuante di minore gravità al reato di violenza sessuale posto in essere nell'ambito di un rapporto docente-allievo all'interno di una struttura scolastica.
L’istituto scolastico è un luogo di crescita, sociale e intellettuale, cui la collettività affida il duplice compito di trasmettere conoscenze, cioè istruire, e quello di trasmettere capacità di convivenza con gli altri, cioè educare. Dunque, secondo un tradizionale orientamento della giurisprudenza, è, all'evidenza, inconciliabile con la peculiarità del locus commissi delicti, una valutazione di minore gravità del fatto di violenza sessuale, atteso che ciascuno degli episodi si è consumato all'interno di quel luogo in cui lo studente deve sentirsi protetto, al sicuro, ed in cui, per le stesse ragioni, è stato più facile per la vittima essere preda delle attenzioni sessuali del docente, grazie all'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente tra alunno e professore (Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2014, n. 14437).
Tale argomento è avvalorato – secondo l’indirizzo in parola – dalla ulteriore ragione, definita prima logica che giuridica, legata alla ritenuta antinomia tra la sussunzione del fatto (commesso da un insegnante nei confronti dell'alunno) nell'ipotesi della c.d. minore gravità e la previsione legislativa, contenuta nell'art. 609-septies c.p., comma 4, n. 2), che prevede la procedibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale commesso, per come recita il testo legislativo: “da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia" (Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2016, n. 25434).
Secondo un altro indirizzo ermeneutico, invece, i due argomenti non appaiono, tuttavia, pienamente convincenti; il secondo, infatti, parrebbe provare troppo sovrapponendo il concetto di procedibilità con quella di gravità del reato; applicando coerentemente il principio si dovrebbe, ad esempio, costantemente escludere la possibilità di qualificare un fatto di violenza sessuale, quali che ne siano stati i connotati fenomenici, come di minore gravità, ogniqualvolta lo stesso sia connesso ad altro delitto per il quale sia prevista la procedibilità di ufficio (cfr. art. 609-septies c.p., n. 4). Evidenti potrebbero essere le incongruenze cui la indiscriminata applicazione della regola potrebbe portare in tutte le ipotesi in cui la connessione non abbia determinato di per sé l'aggravamento di un fatto che, autonomamente considerato, appaia di non particolare offensività. Il primo, pur suggestivamente ed appassionatamente sostenuto, comporta, però, di fatto una possibile duplicazione della rilevanza penale dell'abuso della posizione di autorità, che già può costituire elemento integrativo della fattispecie penalmente rilevante; esso varrebbe una volta ai fini della integrazione del reato ed una seconda volta ai fini della esclusione della fattispecie attenuata. Sulla scorta di queste motivazioni, è stato così ritenuta fallace, proprio nel suo affermato automatismo, la negazione della possibilità di qualificare come fatto di minore gravità l'episodio di violenza sessuale se commesso dall'insegnate in ambiente scolastico (Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2016, n. 25434).Nello stesso senso si è espressa una pronuncia successiva a quella appena citata, in cui, giudicando su un caso di episodi di violenza sessuale avvenuti nel corso di alcune lezioni private, la Corte regolatrice ha rilevato che, quanto alla circostanza che la condotta sia stata posta in essere da un soggetto che, al momento dei fatti, stava impartendo delle lezioni di matematica alla persona offesa, anch'essa non paia significativa ai fini della connotazione del fatto come non di minore gravità. La qualifica di insegnante rivestita dal soggetto agente nei reati di violenza sessuale non è di per sé ostativa al ritenere che il fatto possa essere qualificato di minore gravità. Da ultimo, il superiore principio di diritto è stato ribadito da altra pronuncia, la quale ha ulteriormente precisato che, anche laddove sia contestata l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di autorità, per l'applicazione dell'attenuante speciale dei casi di minore gravità, di cui all'art. 609-bis c.p., u.c., la circostanza che il fatto incriminato sia stato commesso da un insegnante all'interno di una istituzione scolastica in danno degli allievi non assume necessaria e automatica valenza ostativa, perché tale circostanza è già stata considerata dal legislatore allorquando ha considerato l'abuso di autorità come elemento integrativo della fattispecie incriminatrice nonché ai fini della procedibilità d'ufficio della condotta incriminata ex art. 609-septies c.p., comma 4, n. 2, (Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2021, n. 40559).
In definitiva, l'attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato. In tale ambito, assumono particolare rilevanza la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. Per l'applicazione dell'attenuante speciale dei casi di minore gravità, di cui all'art. 609-bis c.p., comma 3, la circostanza che il fatto incriminato sia stato commesso da un insegnante all'interno di una istituzione scolastica in danno degli allievi non assume necessaria e automatica valenza ostativa, perché tale circostanza è già stata considerata dal legislatore allorquando ha considerato l'abuso di autorità. come elemento integrativo della fattispecie incriminatrice nonché ai fini della procedibilità d'ufficio della condotta incriminata ex art. 609-septies c.p., comma 4, n. 2.
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
CORSO VIDEO REGISTRATO
Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto