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L'efficienza del processo penale: l'altare e le vittime

Autori: Piermaria Corso
Data: 13 Dicembre 2022

Abstract

L'obiettivo dell'efficienza del processo penale mediante diniego della tutela giurisdizionale e/o il rimbalzo di processi dalla giurisdizione penale a quella civile rischia di essere raggiunto al costo di una giustizia troppo selettiva.


SOMMARIO:

1) Premessa

2) I criteri di priorità

3) La tutela della vittima

4) Il conflitto intestino tra giurisdizioni

5) L'ampliamento della procedibilità a querela



1) Premessa

La legge 27 settembre 2021 n. 134 (altrimenti nota come legge Cartabia) delegava il Governo ad introdurre norme penali, processuali penali e di legislazione speciale per assicurare “l'efficienza del processo penale” futuro e per porre rimedio alle disfunzioni del passato, così da consentire “la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (così la rubrica).

L'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150, attuativo della ricordata delega (1), pone il problema non tanto di una adeguata rispondenza ai principi e criteri direttivi del legislatore delegante quanto della capacità, del previsto intervento di attuazione, di assicurare “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive” (art. 1 comma 1 legge n. 134/2021).

Va premesso che nessun codice di rito penale si è mai posto obiettivi dichiaratamente diversi e che tutte le riforme – dopo – si sono rivelate deludenti, nonostante i favorevoli auspici e le aspettative che ne hanno accompagnato l'introduzione.

Quasi ogni riforma ha, a monte, un fallimento e poco importa se questo antecedente negativo venga riconosciuto espressamente o sia oggetto di una tacita presa d'atto.

Il c.d. codice Vassalli del 1988 – il primo codice di rito penale del regime costituzionale – non ha mantenuto le promesse e ha deluso speranze e aspettative.

L'obiettivo di un processo giusto e celere si è rivelato un miraggio (e tale è rimasto nonostante la modifica dell'art.111 Cost. attuata nel 2000) perchè la risposta alla domanda di giustizia (reclamata dalla vittima e dalla collettività) non può essere disgiunta dal rispetto delle garanzie difensive dell'accusato, perché l'esercizio della giurisdizione richiede tempi difficilmente comprimibili, perché sono falliti – o non sono stati all'altezza delle aspettative – i riti alternativi che, soprattutto a partire dal codice di rito 1988, dovevano deflazionare i carichi di lavoro degli uffici giudiziari inquirenti e giudicanti, incentivando i giudicabili ad accettare di rinunciare a difendersi o a percorrere vie procedurali semplificate, in vista di “premi” di varia natura.

Perché il legislatore prendesse atto di questa insufficienza dell'organizzazione giudiziaria nazionale non sono bastate le plurime e ricorrenti condanne dell'Italia – da parte della Corte EDU – per violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (che è legge dal 1955) laddove richiede agli Stati aderenti di garantire il “diritto ad un processo equo”; neppure è stato sufficiente aver costituzionalizzato i contenuti del due process of law o del fair trial (di cui la “ragionevole durata” è requisito fondamentale).

È stato necessario che la Commissione europea condizionasse l'erogazione dei fondi europei del P.N.R.R. ad una riforma del processo penale (e del sistema sanzionatorio penale che ne costituisce il presupposto: nulla poena sine praevio iudicio) che ne riducesse la durata del 25% entro un quinquennio, realizzando un inedito do ut des e, soprattutto, per la prima volta nella storia, togliendo al legislatore nazionale l'alibi tradizionale della mancanza di adeguate risorse e della necessità di evitare riforme da cui derivino “maggiori oneri per la finanza pubblica” (si veda, però, l'art. 99 D.L.vo n. 150/2022).

Gli organi comunitari, in buona sostanza, hanno individuato il punctum dolens della giustizia in Italia (una durata “irragionevole”), hanno indicato l'obiettivo da raggiungere (la sua riduzione progressiva di almeno un quarto), ma hanno lasciato libertà di scegliere le modalità attraverso le quali raggiungerlo, il che riporta al quesito iniziale se la c.d. riforma Cartabia sia adeguata a consentire l'efficienza processuale che si propone di perseguire.

Pressochè in contemporanea è stato pubblicato il X rapporto di valutazione della Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), basato su dati del 2020 (e consapevole dell'incidenza della pandemia Covid), che ha confermato il deficit della qualità del servizio pubblico della giustizia fornito agli utenti e l'inaccettabile lunghezza del procedimento (che accumuna la giurisdizione penale a quella civile); che ha dato atto dell'incremento di risorse destinate all'organizzazione giudiziaria ma anche del numero dei giudici inferiore alla media comunitaria: su questo punto la riforma testè varata non incide, ma vi è il dato obiettivo di concorsi di magistratura che non coprono i posti disponibili (e che trascinano nel tempo il problema delle carenze di organico) e di una depenalizzazione (evocata nelle prime dichiarazioni dell'attuale Guardasigilli) (2) di cui non vi è traccia e che, salvo interventi circoscritti, si è esaurita con i decreti legislativi 15 gennaio 2016 n. 7 e 8.

Lacuna che potrebbe essere più apparente che reale perché la depenalizzazione non deve essere strumento di pura deflazione (anche se questa può risultarne un apprezzato effetto), ma rispondere ad un riscontrato mutamento della coscienza sociale e della percezione dell'illecito e dell'autore: la realtà degli ultimi anni vede un trend di crescita delle fattispecie incriminatrici (3), l'elefantiasi dei procedimenti penali a carico degli enti, anche se per l'applicazione di sanzioni amministrative (di cui al D.L.vo n. 231/2001), e il contemporaneo sostanziale abbandono di quei meccanismi (quali la prescrizione) che comportano oggettivamente una deflazione processuale, fermando la risposta penale al reato ed assicurando una moderata attenzione agli interessi civili della persona offesa/danneggiata dal reato.

2) I criteri di priorità

Condizionata da una volontà parlamentare che non prevedeva una depenalizzazione e che, quindi, lasciava immutato il numero delle fattispecie penali di cui la macchina giudiziaria deve, all'occorrenza, occuparsi, la legge delega n. 134/2021 ha operato per selezionare i procedimenti: l'art. 1 comma 9 lettera i) ha recepito la prassi operativa riscontrabile nelle Procure della Repubblica, in qualche modo legittimandola e prolungandone la durata: il legislatore delegato è stato invitato a “prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti”.

Il criterio direttivo si è tradotto in due norme di attuazione del c.p.p., l'art. 3 bis (secondo cui “nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio”) (4) e l'art. 127 bis (che impone al procuratore generale di non considerare inerte il pubblico ministero che adegua la sua attività ai “criteri di priorità” dell'ufficio di appartenenza).

Va detto subito che i “criteri di priorità trasparenti e predeterminati” dovrebbero essere “indicati dal Parlamento con legge” (così da escludere un self made lasciato alle diverse sensibilità personali); che vengono a selezionare non tanto i procedimenti di cui occuparsi quanto quelli di cui NON occuparsi; che del tutto residuale sarà la speranza che magistrati in numero inadeguato possano occuparsi dei procedimenti non prioritari.

Ne consegue che l'efficienza processuale perseguita attraverso i “criteri di priorità”, vedrà un numero indefinito di vittime del reato non ricevere giustizia, riducendo a principio meramente programmatico l'art. 24 comma 1° Cost., che riconosce a tutti il diritto alla tutela giurisdizionale dei propri diritti.

Come qualcuno abbia potuto sostenere che la riforma abbia posto le premesse per ridurre i tempi del processo penale “senza rinunciare a fondamentali garanzie” resta un mistero, salvo ad ammettere che il soggetto passivo del reato possa essere destinatario di una tutela menomata.

Non consola (né giustifica) il fatto che la mancata risposta alla domanda di giustizia preesistesse alla riforma: certamente non ha ricevuto adeguata considerazione e men che meno soluzione.

3) La tutela della vittima

Una componente importante della riforma è formalmente rappresentata dalla accentuata tutela della vittima: vengono integrati l'art. 90 c.p.p. (diritti e facoltà della persona offesa dal reato), l'art. 90 bis (informazioni alla persona offesa) e introdotto l'art. 90 bis 1 c.p.p. (informazioni alla vittima in tema di giustizia riparativa): vengono precisate le modalità di notificazione al querelante (artt. 153 bis e 154 c.p.p.); viene riconosciuto il diritto all'accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 quater c.p.p.), a partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.) e all'incidente probatorio (art. 401 c.p.p.).

Tutto questo apparente fervore – giustificato con la direttiva comunitaria in tema di tutela della vittima – si scontra o con incidenti di percorso dovuti alla imperfetta conoscenza dei meccanismi processuali o con gli effetti sottaciuti dei “criteri di priorità”.

Sotto il primo profilo, perché notificare alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata “l'avviso della richiesta di archiviazione” (art. 408 c.p.p.) e non la richiesta di archiviazione? Perché costringere l'offeso dal reato a chiedere di vedere il fascicolo o di ricevere la notifica della richiesta (con decorso dei tempi brevi per l'eventuale opposizione) quando – con minore lavoro per la segreteria del P.M. – sarebbe possibile notificare direttamente la richiesta ?

Sotto il secondo e più grave profilo, come l'offeso saprà che la sua denuncia/querela è finita nella lista di proscrizione (destinata a diventare, ragionevolmente, lista di prescrizione)?; che cosa risponderà l'ufficio del registro delle notizie di reato interpellato ex art. 335 commi 3 e 3 ter c.p.p.?; che cosa risponderà il Procuratore generale invitato dalla persona offesa ad avocare per indagini non svolte (art. 413 c.p.p.) .

In definitiva, nessuna delle garanzie previste per la vittima appare destinata ad operare per la persona offesa dal reato: ci sono vittime e vittime e per talune la tutela giurisdizionale promessa (anzi, costituzionalmente garantita) rimane una pia illusione.

4) Il conflitto intestino tra giurisdizioni

Nel gennaio 2018 (5), la Corte d'appello di Venezia, facendosi portatrice delle istanze dei colleghi delle altre Corti italiane, richiamato “il lavoro del giudice penale di appello, già impegnato nella definizione di un elevatissimo numero di processi”, ha sottolineato che “la prospettiva di razionalizzazione del sistema” con il codice di rito 1988 “alla prova dei fatti non si è realizzata nei termini auspicati. Infatti, gli effetti deflattivi che la riforma perseguiva non si sono verificati e il numero dei processi pendenti dinanzi alle corti di appello è sensibilmente aumentato”; ha reso (e dato) atto che “l'effetto deflattivo dei riti alternativi non ha risposto alle aspettative” e ciò per il fatto che “la convinzione che, con l'avvento del nuovo codice di procedura penale, i processi sarebbero stati definiti, prevalentemente, mediante il ricorso ai riti alternativi si è rivelata inesatta”.

In buona sostanza, una doglianza circa i carichi di lavoro della giurisdizione penale rimasti tali o aggravati nonostante l'istituzione del giudice unico in primo grado (D.L.vo n. 51/1998) e nonostante la competenza del giudice di pace in materia penale (a partire dal D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274) ed aggravati dalla disciplina della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (cfr. l'art. 603 c.p.p. come modificato con la legge n. 103/2017).

L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale ha investito l'art. 576 c.p.p., perché il giudizio sull'impugnazione della parte civile ai soli effetti civili è attribuito al giudice penale e tale “attribuzione altera significativamente, con palese assenza di razionale giustificazione, lo svolgimento della essenziale propria e naturale funzione del giudice penale dell'impugnazione per la deliberazione nel merito sul contenuto della pretesa punitiva pubblica”.

Non poteva mancare la doglianza su un ravvisato contrasto con i “principi costituzionali di efficienza ed efficacia della giurisdizione” perchè la cognizione “su meri interessi civili, per la quale vi è già sede autonoma adeguata efficace e propria”, si tradurrebbe in una irragionevole durata del processo penale: di qui la conclusione che “attribuire oggi al giudice penale, ed in particolare alla Corte d'appello penale, anzichè al giudice civile, la cognizione delle impugnazioni della sola parte civile avverso le sentenze di proscioglimento costituisce scelta in atti manifestamente irrazionale e oggi del tutto priva di alcuna giustificazione”.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 576 c.p.p. (6), non perché ha disconosciuto la gravosità dei carichi di lavoro della giurisdizione penale (7), ma perché il legislatore si è mosso “coerentemente” con il regime dell'impugnazione della parte civile per cui, “essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale (quello dell'impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito.

E, infatti, il giudice dell'impugnazione, lungi dall'essere distolto da quello che è la finalità tipica e coessenziale dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppure solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado. È quindi del tutto coerente con l'impianto del codice di rito che, una volta esercitata l'azione civile nel processo penale, la pronuncia sulle pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile avvenga in quella sede: pertanto, anche quando l'unica impugnazione proposta sia quella della parte civile non è irragionevole che il giudice d'appello sia quello penale con la conseguenza che le regole di rito siano quelle del processo penale”.

Come è noto, con un tratto di penna il legislatore può cancellare intere biblioteche: decorre poco più di un biennio e, con legge n. 134/2021, viene introdotto l'istituto della “improcedibilità” per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione” (art. 344 bis c.p.p.) e la decisione sugli effetti civili nel caso della predetta improcedibilità (che salva l'imputato da ogni ricaduta penale) vede il ruolo del giudice penale (Corte di appello e Cassazione) ridursi a quello di giudice del rinvio del processo, “per la prosecuzione, al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale”.

Il legislatore ordinario si mostra non insensibile al “grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva” verso di lui ed amplia i casi di deroga al citato principio della giurisdizione penale in allora ( 2019 ) rappresentati dall'art. 622 c.p.p. e dalla sua giustificazione con la peculiarità della fase processuale (8).

Ancora di più li amplia il D.L.vo n. 150/2022 che, oltre a ribadire e precisare il rinvio alla giurisdizione civile di cui all'art. 578 comma 1 bis c.p.p., viene a disporre (art. 573 comma 1 bis) che dell'impugnazione “per i soli interessi civili” dovrà per il futuro occuparsene, ancora una volta, “il giudice” o “la sezione civile competente”.

Il senso di questa apparente digressione è che il recupero di forza lavoro del giudice penale non è un segnale di “efficienza” della macchina giudiziaria nel suo complesso perché si risolve nel nascondere la polvere sotto un tappeto: il raggiunto obiettivo del trasferimento dell'azione risarcitoria al giudice civile incrementa il carico dinanzi ai tribunali e alle corti civili, il cui impegno non è meno oneroso rispetto a quello delle corti penali, riproponendo, almeno sotto questo profilo, il problema in termini sostanzialmente equivalenti.

Non va, infatti, dimenticato che obiettivo del P.N.R.R., concordato con la Commissione europea, è anche la riduzione entro il prossimo quinquennio dei tempi del giudizio civile del 40% e questo rimbalzo di procedimenti dalla giurisdizione penale a quella civile non avvicina affatto l'obiettivo (9).

Se opinabile è il contributo all' “efficienza” del processo penale, difficile da sostenere è che questa scelta giovi alla persona offesa/danneggiata dal reato in tesi destinataria di particolare attenzione anche su input comunitario (10).

Pur non essendo illogico che, quando la vicenda penale in senso stretto si sia esaurita (nel senso dell'irrevocabilità della pronuncia assolutoria) e rimanga, nella sostanza, solo una controversia civile, l'impugnazione dovrebbe potersi porre al giudice civile piuttosto che al giudice penale, non sfugge che detta soluzione sia pregiudizievole per la vittima del reato che aveva scelto di esercitare l'azione risarcitoria in sede penale.

Si è, invece, cercato di sostenere che “il trasferimento del giudizio dinanzi al giudice civile avrebbe un effetto vantaggioso per la parte civile, considerando la piena utilizzabilità in sede civile del materiale probatorio acquisito nel processo penale”, ma è anche vero che viene vanificata l'opzione iniziale per la giurisdizione penale e che l'affermata “prosecuzione” del giudizio in sede civile implica ragionevolmente qualche onere di attivazione da parte di chi vi ha interesse, un mutare del quadro probatorio e tempi verosimilmente dilatati per pervenire alla decisione.

Questo mutare delle regole processuali mentre la partita è in corso sarebbe stato evitabile con un minimo di normativa transitoria o almeno con la sua valenza solo per i processi penali nei quali la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della riforma de qua (11).

5) L'ampliamento della procedibilità a querela

L' “efficienza” del sistema processuale passa attraverso la governabilità dei carichi di lavoro e , quindi, richiede uomini, mezzi e risorse proporzionati alle notizie di reato da gestire.

In assenza (e/o in attesa) di una depenalizzazione che individui fattispecie attualmente di rilievo penale, cui sia possibile rinunciare senza sollevare proteste comprensibili nelle vittime, e che determini una deflazione apprezzabile dei carichi di lavoro, il legislatore del 2022 ha insistito sulla strada della perseguibilità (e punibilità) a querela (12).

Una dozzina di norme penali sono state modificate o per prevederne la procedibilità a querela (ad es., il sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p.) o per precisarne, in senso restrittivo, i casi di procedibilità d'ufficio (es., artt. 623 ter e 649 bis c.p.), ma è difficile individuare fattispecie di forte ricaduta sui carichi di lavoro (se non, forse, l'art. 590 bis c.p., in tema di lesioni personali stradali).

Lo Stato arretra, non garantisce più l'intervento d'ufficio in presenza di molteplici fatti che pur rimangono di rilievo penale (dando così, indirettamente, spazio all'autodifesa), crea una giustizia on demand chiedendo alla vittima del reato di farsi carico di segnalare l'interesse ad una valutazione penale della condotta dell'autore del reato ed imponendogli di dimostrare la permanenza di detto interesse [si pensi all'art. 90 bis comma 1 lettera N-bis c.p.p.) che considera remissione tacita di querela la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa querelante all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone].

L'ampliamento della giustizia à la carte non può essere contrabbandato come segno di rispetto della volontà della vittima perché, in realtà, sottende la scelta statale di occuparsene meno o di non occuparsene affatto e la speranza che la vittima, impaurita dai tempi e dai costi, si astenga dal presentare la querela (riducendo drasticamente, fin da tempus delicti commissi, il numero dei procedimenti) o si determini, volente o nolente, a rimettere la querela presentata, con un ripensamento che esclude o minimizza l'ulteriore attività processuale.

La conferma che l'ampliamento della procedibilità a querela sia un espediente con finalità deflattiva risulta evidente dal fatto che la presentazione della querela non garantisce che l'autorità giudiziaria si impegnerà nella ricerca dell'autore del reato e nella sua punizione, essendo logico prevedere che la perseguibilità a querela assurga a indice di disvalore degli illeciti intervenuti, rispetto a quelli procedibili ex officio, e che i criteri di “priorità” nella trattazione delle notizie di reato vedranno i reati perseguibili a querela preferibilmente collocati tra quelli destinati ex ante all'oblio (= prescrizione da non indagine) o a indagini meramente eventuali.

Sull'altare dell'“efficienza” processuale (da intendersi riferita ai soli reati riconosciuti processualmente “prioritari”) verranno sacrificate plurime domande di giustizia delle persone offese, siano esse fisiche o giuridiche: le vittime del reato saranno (anche) vittime del processo.



(1) L'entrata in vigore – originariamente prevista per il 1° novembre 2022 – è stata differita al 30 dicembre 2022 con D.L. 31 ottobre 2022 n. 162 entrato in vigore in pari data.

Al momento il testo del D.L.vo n. 150/2022 risulta differito senza apportarvi modifiche.

(2) Il riferimento è all'articolo de La Stampa, 23 ottobre 2022, p. 10, che riporta la seguente frase del neo Ministro della Giustizia: “vanno velocizzati i processi, anche con una forte depenalizzazione e quindi una riduzione dei reati”.

(3) Lo stesso D.L. n. 162/2022, mentre rinvia la data di entrata in vigore del D.L.vo n. 150/2022, introduce nel codice penale l'art. 434 bis repressivo dei c.d. rave illegali.

(4) Si veda l'art. 1 D.L.vo 20 febbraio 2006 n. 106, come modificato con l'art. 13 legge 17 giugno 2022 n. 71.

(5) Il riferimento è all'ordinanza 9 gennaio 2018, in Gazz. Uff., n. 36/2018, prima serie speciale.

(6) Il riferimento è alla sentenza 3 aprile-12 luglio 2019 n. 176 (rel. Amoroso).

(7) La Corte costituzionale ritiene rilevante (ma non ai fini dell'accoglimento della questione) “il lamentato aggravio nei ruoli d'udienza dei giudici penali dell'impugnazione in una situazione di elevati carichi di lavoro – denunciato, pur non senza ragione, dalla Corte rimettente – che richiede adeguati interventi diretti ad approntare sufficienti risorse personali e materiali, rimessi alle scelte discrezionali del legislatore in materia di politica giudiziaria e alla gestione amministrativa della giustizia”.

(8) Come osservato già dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 176/2019, cit., “la deviazione da questo paradigma nel caso del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, della sentenza ai soli effetti civili, secondo il disposto dell'art. 622 c.p.p., trova la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di cassazione, dopo i gradi (o l'unico grado) di merito, senza che da ciò possa desumersi l'esigenza di un più ampio ricorso alla giurisdizione civile per definire le pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile che abbia, fin dall'inizio, optato per la giurisdizione penale”.

(9) Sulla stessa Gazzetta Ufficiale che ha pubblicato il D.L.vo n. 150/2022 è stato pubblicato il D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021 n. 206, destinato ad entrare in vigore il 30 giugno 2023.

(10) Il riferimento è alla direttiva 2012/29/UE. Per un approfondimento si rinvia a E. M. CATALANO, La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza della Corte europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1789 e a M. BARGIS-H. BELLUTA, La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale, in AA.VV., Vittime del reato e sistema penale, a cura dei medesimi, Torino, 2017.

(11) Di un invito dei 26 Procuratori generali d'Italia al Ministro della Giustizia a prevedere una “disciplina transitoria” riferisce L. FERRARELLA, I Pg italiani: riforma, rinvio o sarà paralisi, in Corriere della sera, 27 ottobre 2022, p. 23. La positiva – e tempestiva – risposta del Governo non è andata, per il momento, al di là di un mero differimento dell'entrata in vigore.

(12) Tra gli interventi più significativi – oltre ai già ricordati D.L.vo n. 7 e 8/2016 – il D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, la legge 28 dicembre 1993 n. 561 e il D. P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

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