Con sentenza n. 2052 del 17 settembre 2024-17 gennaio 2025,
la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che non vi è contraddizione
tra l’esclusione della recidiva – in ragione della risalenza nel tempo dei
reati commessi in passato, tale da non consentire quel giudizio di maggiore
pericolosità del fatto che giustifica l’attribuzione della qualifica normativa
di recidivo – e l’esclusione, proprio in virtù dei medesimi precedenti, della
speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p..
Come è, infatti, noto, la condizione soggettiva propria del soggetto nei cui confronti è ravvisabile la ricorrenza della aggravante inerente alla persona del colpevole denominata recidiva, nelle sue sottocategorie previste dall'art. 99 c.p., non è, semplicemente riferibile, allo status dell'individuo che già sia, secondo il termine invalso nella prassi, anche, giudiziaria, "pregiudicato", abbia cioè commesso in precedenza altri reati per i quali egli abbia già riportato delle condanne; infatti, al di là della circostanza che la recidiva, in senso tecnico, riguarda, in astratto, solamente soggetti che abbiano riportato condanne per delitti (e, pertanto, non anche per contravvenzioni) non colposi, deve, altresì, ribadirsi che la rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, impone che la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2023, n. 10988; Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2017, n. 33299); da tale indicazione giurisprudenziale emerge, pertanto, la chiara connotazione soggettiva della recidiva, in quanto condizione in cui si trovi chi - mostrando una perdurante inclinazione al delitto, evidenziata dalla rilevazione degli indici summenzionati - necessita di un trattamento sanzionatorio aggravato, dovendosi ritenere che nei suoi confronti il processo rieducativo presenti delle complessità tali da richiedere un tempo più dilatato di sviluppo rispetto a quello che sarebbe stato ordinariamente necessario. Per ciò che attiene, invece, alla individuazione dei requisiti indispensabili ai fini della astratta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., la Suprema Corte ha rilevato che fra essi vi è, oltre alla "particolare tenuità" dell'offesa inferta al bene-interesse tutelato dalla norma che si assume violata anche la necessità che il comportamento tenuto dall'agente deve "risulta(re) non abituale": e tale è, per quanto ora interessa, il comportamento – secondo il chiaro tenore del successivo comma quarto dell'art. 131-bis c.p. anche nel testo ora vigente, sul punto non variato rispetto al precedente – di chi in precedenza "abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascuna fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuta". Deve, pertanto, considerarsi che la condizione ostativa costituita dalla abitualità del comportamento, oltre a riferirsi genericamente al concetto di reato – comprensivo, pertanto, a differenza di quello che si verifica per la recidiva, anche delle contravvenzioni e dei delitti di carattere colposo – è fattore di carattere oggettivo, di per sé impediente, ove ricorrente, la applicazione della ipotesi di non punibilità del fatto. Ora, sebbene sia vero che, laddove il legislatore abbia previsto per un determinato reato l'esistenza di una soglia di punibilità, non è condizione sufficiente per la inoperatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. il fatto che la soglia di punibilità sia stata valicata, posto che quest'ultima segna il livello minimo di disvalore penalmente rilevante, di tal che, qualora il giudice accerti la minima offensività del fatto sulla base degli indicatori rappresentati dalle modalità della condotta, dalla esiguità del danno o del pericolo da essa derivante e dal grado di colpevolezza dimostrato dall'agente, la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui si tratta va valutata non in rapporto all'intero ammontare dell'imposta evasa, ma con riferimento alla sola eccedenza dello stesso rispetto alla soglia di legge (Cass. pen., sez. III, 28 dicembre 2018, n. 58442), nel caso in esame non vi è necessità di verificare se lo "sforamento" dell'ammontare della imposta evasa, sia o meno tale da rientrare nell'ambito della "particolare tenuità", essendo, nell'occasione, una siffatta verifica resa non necessaria dalla rilevata e non contestata esistenza di "plurime condanne" per reati che, per essere connessi alla attività imprenditoriale del prevenuto condividono con quello ora in esame la medesimezza dell'indole, costituendo, pertanto, senza che ciò, per come dianzi dimostrato, rappresenti un profilo di contraddittorietà della sentenza esclude la sussistenza della aggravante della recidiva a carico dell’imputato, fattore ostativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..
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