Con sentenza n. 45594 del 29 ottobre-12 dicembre 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di delitti contro l'industria ed il commercio, l'esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di China Export, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista (Cass. pen., sez. III, 12 giugno 2018, n. 43622).
Pacifico è, altresì, che «la vendita di prodotti con dicitura "CE" contraffatta integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità 6 del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione europea» (Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2021, n. 30026). I principi sopra indicati, ovviamente, risultano applicabili ai tutti i beni che presentano le predette caratteristiche e non solo ai giocattoli. A ciò si aggiunge che «in tema di delitti contro l'industria ed il commercio, la mancata consegna da parte di colui che pone in vendita prodotti che recano il marchio CE, nel corso di un controllo, della documentazione che attesta la regolarità dell'apposizione di tale marchio, integrando l'omissione di una condotta richiesta agli operatori economici, costituisce un comportamento significativo, in assenza di elementi contrari, della irregolarità dell'apposizione, non comportando un'inammissibile inversione dell'onere della prova della sussistenza del reato di tentativo di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p.» (ln motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del marchio CE - che attesta che il prodotto rispetta i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente - è prevista dal Regolamento n. 765 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dalla decisione n. 768 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 da cui emerge, tra l'altro, che i distributori devono poter dimostrare che hanno agito con la dovuta diligenza, verificando la regolarità del suddetto marchio, e devono essere in grado di assistere le autorità nazionali nel reperire la necessaria documentazione dimostrativa) (Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2019, n. 50783). I giudici di legittimità hanno altresì precisato (v. Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17686) che con la fattispecie criminosa di cui all'art. 515 c.p. non può essere confuso, quando si tratti come nella specie di materiale elettrico a bassa tensione, l'illecito privo di rilevanza penale disciplinato dall'art. 18 del decreto legislativo 86/2016 ricorrente allorquando il contrassegno CE originario, e dunque non contraffatto, venga apposto, trattandosi di incombente assolto, secondo l'art. 13 del citato decreto, direttamente dal produttore o dal fabbricante, su prodotti che non presentano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria o ad essa non si accompagni la certificazione di conformità, anch'essa a carico del fabbricante o produttore, o sia mancante o incompleta la documentazione tecnica di corredo e in ogni caso di irregolarità cd formale: in tal caso è previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico adotti le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Nel caso in esame non vertendosi affatto nell'ipotesi di illegittima apposizione sulla merce di un marchio autentico, presupposto di applicabilità della normativa, emanata in attuazione della direttiva UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico a bassa tensione, ovverosia di non conformità formale alla procedura prevista per la sua apposizione, il delitto in contestazione deve ritenersi integrato con la sola detenzione di un prodotto che, in quanto recante un marchio contraffatto, sia diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata. Invero il contrassegno CE apposto sui prodotti elettrici detenuti dall'imputato, in quanto falsamente indicatore di una merce non rispondente a quanto garantito in ordine ad origine e a provenienza, costituisce, in quanto lesivo del leale esercizio dell'attività commerciale, elemento costitutivo del reato. Pacifico è infine il fatto che l'assenza del marchio CE (Comunità Europea) così come l'apposizione - laddove presente - di un marchio non conforme ai requisiti richiesti al fine di confermarne l'autenticità è elemento indicativo della contraffazione o dell'irregolare apposizione dello stesso, situazione anch'essa che sotto il profilo soggettivo del reato non poteva essere disconosciuta da un commerciante all'ingrosso quale è l'odierno imputato.
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Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto