Con sentenza del 4 giugno 2021, n. 15707, la sesta sezione
civile della Corte di Cassazione ha affrontato la tematica dell’interpretazione
del contratto e, segnatamente, dell’applicazione del criterio della buona fede
ex art. 1366 c.c. con riguardo al contratto avente ad oggetto un’area
edificabile.
La Corte ha preliminarmente rammentato che risponde ad un
principio consolidato che l'interpretazione del contratto è riservata al
giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità
solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio
di motivazione.
Ne deriva che il sindacato di legittimità può avere ad
oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente
l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il
giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al
fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di
diritto.
In tema di interpretazione del contratto, proseguono i
giudici di legittimità, il principio "in claris non fit
interpretatio" rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo
del testo contrattuale quando la comune intenzione dei contraenti è chiara:
tale principio, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui il testo
negoziale, pur intrinsecamente chiaro, non risulti coerente con ulteriori ed
esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti.
In tal caso, l'elemento letterale va integrato con gli altri
criteri di interpretazione, tra cui quello della buona fede o correttezza ex art.
1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la
stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale
criterio d'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in
dottrina di "solidarietà contrattuale") si specifica in particolare
nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e
nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte.
Deve poi essere considerato che, secondo il canone ermeneutico
della buona fede contrattuale, la cubatura realizzabile su un area edificabile
in ragione dell'indice di fabbricabilità previsto dal Piano Regolatore Generale
(PRG) deve ritenersi una qualitas fundi, ove il promittente venditore non
specifichi che tale cubatura non è interamente disponibile, per essere già
stata in tutto o in parte utilizzata.
La Suprema Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che
le prescrizioni del PRG, una volta approvate e pubblicate, hanno valore di
prescrizione normativa, assistita da una presunzione legale di conoscenza, e
non può esigersi che l'acquirente svolga ricerche mirate o di natura tecnica
per verificare se la cubatura risultante da tali disposizioni sia in tutto o in
parte indisponibile.
Sulla scorta di quanto esposto, i giudici di legittimità
hanno enunciato il seguente principio di diritto: in tema di interpretazione
del contratto, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di
interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo
scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi
alla relativa causa concreta. L'obbligo di buona fede oggettiva si specifica in
particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi
affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella
controparte. Secondo il principio di buona fede contrattuale, qualora il
contratto abbia ad oggetto un'area edificabile, si presume che la stessa venga
trasferita con la disponibilità dell'intera cubatura risultante
dall'applicazione degli indici di fabbricazione dettati dagli strumenti
urbanistici locali, salvo che le parti non si siano diversamente accordate.
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