Con ordinanza n. 2157 del 30 gennaio 2025, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di condotte abusive di
lavoratori che fruiscano di sospensioni autorizzate del rapporto per
l'assistenza o la cura di soggetti protetti (ancora, da ultimo, Cass. civ. n.
6468 del 2024).
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, può
costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore,
di permessi ex lege n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al
familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è
concesso (Cass. civ. n. 4984 del 2014; Cass. civ. n. 8784 del 2015; Cass. civ. n.
5574 del 2016; Cass. civ. n. 9749 de1 2016; più di recente: Cass. civ. n. 23891
del 2018; Cass. civ. n. 8310 del 2019; Cass. n. 21529 del 2019).
In coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è...
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