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La CGUE sul diritto di informazione, sul diritto al colloquio personale e sul rischio di «refoulement indiretto»

Autore: Isabella Tokos
Data: 30 Novembre 2023

Con sentenza del 30 novembre 2023, relativa alle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, la seconda Sezione della CGUE ha chiarito alcuni principi comunitari sul diritto all’informazione del richiedente di cui agli artt. 4, par. 2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino III)] e 29, par. 3 del Regolamento (UE) n. 603/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (Regolamento Eurodac)], nonché sul diritto di svolgere il colloquio personale, previsto dall’art. 5 del Regolamento Dublino III, e sul rischio di «refoulement indiretto» dell’interessato, in violazione del principio di non-refoulement sancito dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951.

Dal combinato disposto dell’art. 4, par. 2 del Regolamento Dublino III e dell’art. 29 del Regolamento Eurodac, risulta l’obbligo di consegna dell’opuscolo comune ai richiedenti protezione internazionale, sia per le prime domande con relativa procedura di presa in carico (artt. 20, par. 1 e 21, par. 1 del Regolamento Dublino III) che per domande successive, ex art. 17, par. 1 del Regolamento Eurodac, con procedure di ripresa in carico alla luce degli artt. 23, par. 1 e 24, par. 1, del Regolamento Dublino III.

L’obbligo del colloquio personale disposto dall’art. 5 del Regolamento Dublino III invece rappresenta la garanzia procedurale, per il richiedente, di poter comunicare all’autorità competente elementi d’informazione che possono portare lo Stato membro interessato, nelle situazioni di cui all’art. 18, par. 1, lett. b), c) o d) o all’art. 20, par. 5 del Regolamento Dublino III, a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico, e, se del caso, a impedire persino il trasferimento, indipendentemente dall’avvenuto accertamento della competenza per l’esame della domanda successiva.

Secondo la Corte, quando il colloquio personale è avvenuto, ma l’opuscolo comune non è stato consegnato, il giudice nazionale può pronunciare l’annullamento della decisione di trasferimento solo se ritiene che dalla mancata consegna derivi un risultato diverso da quello che si sarebbe ottenuto in esecuzione dell’obbligo di informazione.

Al contrario, a seguito di ricorso avverso la decisione di trasferimento ex art. 27 del Regolamento di Dublino III che contesta la mancanza del colloquio personale, la decisione deve essere annullata, a meno che la normativa nazionale non consenta all’interessato di esporre i suoi argomenti nel corso di un’audizione nel rispetto dei criteri e delle garanzie disposte dall’art. 5 del regolamento.

In merito invece al rischio di violazione del divieto di refoulement espressamente previsto dall’art. 9 della Direttiva 2013/32/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013], al quale il richiedente – nel caso di specie – sarebbe esposto a seguito del trasferimento verso lo Stato membro richiesto, la Corte ha statuito che, nel rispetto dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti a non trasferire un richiedente verso lo Stato membro competente quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di essere esposto a trattamenti inumani o degradanti durante la procedura di asilo ovvero all’esito di quest’ultima.

Occorre infine rammentare che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, del Regolamento Dublino III, una domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati dal suddetto regolamento. Ciò nonostante, in deroga a tale disposizione, l’art. 17, par. 1 prevede che ciascuno Stato membro possa decidere in piena autonomia, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri comunitari. Tuttavia, l’art. 17, par. 1 del Regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’art. 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell’interessato. Infine, in assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può obbligare quest’ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell’art. 17, par. 1 del Regolamento Dublino III per il motivo che potrebbe esistere, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto.

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