Con sentenza del 12 maggio 2021 (dep. 3 giugno 2021), n. 21708 la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del reato di sequestro di persona con particolare riferimento alla circostanza attenuante dell’essersi adoperato per far riacquistare al minore la propria libertà.
Il reato in parola, disciplinato dall’art. 605 c.p., si configura quando chiunque priva taluno della libertà personale: l’elemento oggettivo della fattispecie va, quindi, individuato nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio e cioè come libertà di locomozione, bene costituzionalmente garantito dall’art. 13 Cost. (Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2019, n. 11634; Cass. pen., sez. I, 4 maggio 2009, n. 18186).
La norma è stata oggetto di modifica da parte
della L. 15 luglio 2009, n. 95 che, dopo aver previsto un inasprimento
sanzionatorio per il caso in cui il sequestro venga realizzato ai danni di un soggetto
minorenne, ha inserito, all’interno del comma 4, n. 1, la circostanza
attenuante del recesso attivo del sequestrante che si sia adoperato per
liberare il minore.
Attraverso tale modifica il legislatore ha
perseguito l’obiettivo di incoraggiare l’agente a porre fine alla propria attività
delittuosa, avendo riguardo alla necessità che la privazione della libertà
personale del minore duri il meno possibile.
Ai fini dell’applicabilità della circostanza attenuante
in esame, è necessario che il sequestrante abbia posto in essere un comportamento
oggettivamente rilevante per la liberazione del sequestrato e non determinato
da fattori esterni, non potendo la liberazione della persona offesa coincidere
con il mero esaurimento della condotta criminosa.
La liberazione dell’ostaggio deve necessariamente
tradursi in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del
sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo
della cessazione del sequestro, essendo del tutto irrilevante, ad esempio, la
fuga del sequestrato dal luogo della segregazione, in conseguenza della notizia
del sopraggiungere dei carabinieri (Cass. pen., sez. V, 22 novembre 2002, n.
43713).
In altri termini, ai fini dell’attenuante in
parola è necessario che il sequestrante abbia offerto un contributo causale
alla liberazione del sequestrato mediante delle condotte non dipendenti da
fattori esterni.
Nel caso di specie, l’imputato, infatti, da
quanto emerso dall’istruttoria compiuta, si era determinato a fare uscire i minori
sequestrati solo perché la madre di uno dei due gli aveva riferito di avere
contattato la polizia.
La Suprema Corte ha, dunque, condiviso l’impostazione
della Corte d’appello che ha ritenuto il sequestrante non meritevole di alcun
beneficio premiale per il rilascio dei minori perché a tanto era stato indotto
da fattori esterni, ossia il timore del sopraggiungere delle forze dell'ordine.
Quindi, hanno concluso i giudici di
legittimità, in tema di sequestro di persona a danno di minori, la circostanza
attenuante di cui all'art. 605 c.p., comma 4, n. 1, dell'essersi il soggetto
agente adoperato concretamente affinché la vittima riacquisti la propria
libertà, può essere concessa soltanto quando sia accertato che il suo rilascio
abbia luogo attraverso un comportamento oggettivamente rilevante e non
determinato da fattori esterni del sequestrante, non potendo la liberazione
della persona offesa coincidere con il mero esaurimento della condotta
criminosa.
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