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La Corte EDU sul collocamento dei minori negli istituti di assistenza all’infanzia

Autore: Beatrice Gregorini Mastrangelo
Data: 13 Marzo 2025

La quinta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella causa Calvez c. Francia n. 27313/21 del 13 marzo 2025, si è concentrata sul delicato tema del collocamento dei minori presso gli istituti di assistenza all’infanzia, nell’ottica del migliore interesse del minore e invitando ad una attenta valutazione degli squilibri familiari nonché dei turbamenti intimi del minore.

Secondo i principi generali riguardanti l’affidamento dei minori – ricordati dai giudici di Strasburgo in molteplici pronunce, come in occasione delle cause Strand Lobben e altri c. Norvegia n. 37283/13 del 10 settembre 2019 oppure A.L. c. Francia n. 13344/20 del 7 aprile 2022 – se l’interesse superiore del minore non risiede nel mantenimento dei legami genitoriali, onde evitare un danneggiamento della salute e dello sviluppo, in primo luogo le autorità nazionali competenti hanno il dovere di agire nel senso di collocare il minore stesso presso le strutture più adatte ad una crescita sana e lontana da situazioni familiari di disagio e sofferenza per l’infante.

I disturbi psicologici non devono, difatti, essere dalle autorità trascurati e sottovalutati. Nelle analisi poste in materia di affidamento dei minori è essenziale, piuttosto, affiancare ai disagi fisici percepiti e alle mancate cure fisiche evidenti anche i malesseri psicologici sentiti, che richiedono, spesso, un agire delle autorità ancor più sensibile, data la difficile tangibilità. Di fronte alle difficoltà fisico-psichiche di un minore nell’ambiente della propria famiglia ogni Stato deve intervenire tempestivamente, con indagini puntuali e che tengano conto dei molteplici bisogni che un minore possa avere, fisici e psicologici. Il rispetto e l’inseguimento del superiore interesse del minore richiede un’analisi delle autorità componenti delicata e particolarmente dettagliata, per tener conto di tutti gli aspetti che incidono nella vita del minore e che ruotano attorno alla sua figura (cfr. Neulinger e Shuruk c. Svizzera n. 41615/07, CEDU 2010 e, più recentemente, Hýbkovi c. Repubblica Ceca n. 30879/17 del 13 ottobre 2022), trattando con particolare riguardo la sfera psicologico-emotiva e quella legata alla salute nonché alla cura (cfr. Suor c. Estonia n. 41736/18 del 20 ottobre 2020), valutando tanto il contesto familiare nel suo insieme quanto quello prettamente personale e più intimo del minore, fondamentale per la scelta del luogo di collocamento, e poi di ciascuna delle persone dei parenti. 

Il collocamento del minore in un istituto di assistenza all’infanzia, affinché sia conforme al c.d. «the best interest of the child», deve essere, ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo, sorretto da una necessità di salvare il minore stesso da un clima familiare dannoso per la crescita, che giustifica, allora, un allontanamento dalla figura materna e/o paterna (vedere anche B.B. e F.B. contro Germania n. 18734/09 e n. 9424/11 del 14 marzo 2013). La Corte ha poi sottolineato l’importanza di inquadrare, in materia di misure di assistenza pedagogico-educativa, il collocamento in strutture adibite alla crescita di giovani come uno strumento ultimo rispetto ad altre misure meno restrittive, ricordando, per esempio, le vie percorribili da ciascuno Stato membro dell’azione educativa domiciliare rafforzata oppure del collocamento sequenziale (vedere anche A. e altri contro Islanda n. 25133/20 e n. 31856/20 del 15 novembre 2022 e, al contrario, S.H. contro Italia n. 52557/14 del 13 ottobre 2015). La Corte, così precisando, ha sollecitato gli Stati membri a ricordare come, ai sensi dell’articolo 8 della  Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), là dove è sancito il diritto al rispetto della vita privata e familiare (letteralmente «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare»), possa prevalere quale interesse del minore quello al distaccamento dalla casa familiare, su prove della compromissione dell’equilibrio familiare e dopo aver accuratamente ricercato e trovato un ambiente sicuro per il collocamento, valutando indispensabilmente per questo la persona del minore in ogni suo aspetto. Non necessariamente, allora, è nel superiore interesse del minore il mantenimento del collocamento presso la famiglia e i giudici di Strasburgo hanno invitato le autorità nazionali a questa riflessione e ad adoperarsi nel senso di una concreta e pronta (ma non accelerata) ricerca della via de «the best interest of the child» a seconda del caso pratico.

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