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La Corte EDU sul diritto alla vita e l'intervento delle forze dell'ordine nelle situazioni coinvolgenti persone con disturbi mentali

Autore: Beatrice Gregorini
Data: 07 Dicembre 2023

Con sentenza V. c. Repubblica Ceca n. 26074/18 del 7 dicembre 2023 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito i principi fondamentali in tema di diritto alla vita, con particolare riguardo alle persone con disturbi mentali, ed ha sottolineato l’importanza di un intervento delle forze dell’ordine commisurato alle condizioni psico-fisiche del soggetto, discutendo, in particolar modo, l’ammissibilità dell’uso di strumenti invasivi (come il taser) solo in circostanze eccezionali.

La Corte EDU, sul presupposto dell’articolo 2 della Convenzione dei diritti dell’uomo che protegge il diritto alla vita, mette in chiaro che l’intervento delle forze armate deve essere commisurato e proporzionato allo status psico-fisico del soggetto per il quale è richiesto l’intervento. la Corte sostiene, specificatamente, che l’intervento dell’armata deve essere graduato «alla situazione ed alla specifica vulnerabilità del soggetto» onde evitare operazioni dannose per persone che versano in condizioni di difficoltà motorie ed intellettive: difatti, argomenta la Corte di Strasburgo, l’intervento delle forze dell’ordine e l’uso degli strumenti dati loro in dotazione non devono mai essere «al di fuori dei requisiti di necessità e di proporzionalità» così da rendere affrontabili «le sfide dell’interazione con persone con disabilità psicosociali».

La Corte EDU, in particolar modo, sottolinea che strumenti invasivi come il taser possono essere utilizzati dagli agenti di polizia e dalle guardie di sicurezza esclusivamente in ipotesi straordinarie ed eccezionali, per stati di pericolo che diversamente non potrebbero essere affrontati. L’uso del taser, per esser più precisi, deve ritenersi ammissibile in caso di insolito pericolo cagionato da un soggetto avente piena capacità di comprenderne l’uso (e le conseguenze) sul proprio corpo. Diversamente – e quindi in ipotesi di abuso del potere delle forze armate (vedi Makaratzis v. Grecia, n. 50385/99, 2004‐XI) – l’intervento risulterebbe una violazione dell’articolo 2 della CEDU, ovvero una limitazione del diritto alla vita.

La Corte ha ribadito che l'articolo 2 sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d'Europa (vedi McCann e altri v. Regno Unito, 27 settembre 1995, n. 324). La prima frase dell'articolo 2, significativamente, impone allo Stato non solo di astenersi dal prendere intenzionalmente e illecitamente la vita, ma anche di adottare misure appropriate per salvaguardare la vita di coloro che si trovano sotto la sua giurisdizione (vedi, ad esempio, Calvelli e Ciglio v. Italia, n. 32967/96, 2002-I; Kotilainen e altri v. Finlandia, n. 62439/12, del 17 settembre 2020; Kurt v. Austria, n. 62903/15 del 15 giugno 2021). Tale obbligo positivo nell'ambito sostanziale dell'articolo 2 è stato ritenuto sorgere in una serie di contesti diversi in cui il diritto alla vita potrebbe essere in pericolo (vedi Öneryıldız v. Turchia, n. 48939/99, 2004-XII) e include il dovere di adottare un quadro legislativo e amministrativo volto a proteggere il diritto alla vita e garantire il funzionamento efficace di tale quadro regolamentare (vedi Cavit Tınarlıoğlu v. Turchia, n. 3648/04 del 2 febbraio 2016; Kotilainen e altri v. Finlandia, citato sopra).

La Corte di Strasburgo riconosce altresì che non sempre gli agenti di sicurezza hanno comprensione dei rischi per la salute associati all’uso di strumenti così invasivi ed indaga sul fondamento di tali problematicità, ravvisandone essere il punto di partenza l’inadeguata preparazione e formazione per gli agenti di polizia. Per questo stesso motivo, la Corte accoglie e richiama le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa sull'addestramento degli agenti di polizia in situazioni coinvolgenti persone con disturbi mentali e sottolinea l'importanza della formazione e dell'equipaggiamento in casi simili.

Similmente, nel contesto sanitario, la Corte sottolinea che le obbligazioni positive sostanziali degli Stati possono includere il dovere di predisporre adeguate disposizioni per garantire elevati standard professionali tra gli operatori sanitari e di istituire un quadro regolamentare efficace che costringa gli ospedali, sia privati che pubblici, ad adottare misure appropriate per la protezione delle vite dei pazienti (vedi, ad esempio, Calvelli e Ciglio c. Italia, citato sopra; Hristozov e altri v. Bulgaria, nn. 47039/11 e 358/12, 2012; Lopes de Sousa Fernandes v. Portogallo, n. 56080/13 del 19 dicembre 2017).

Ciò non toglie che possano anche sorgere obblighi positivi per uno Stato di proteggere gli individui vulnerabili dai rischi derivanti dalle proprie azioni o comportamenti (vedi, tra le tante pronunce, Rivière v. Francia, n. 33834/03 del 11 luglio 2006; Renolde v. Francia, n. 5608/05, 2008).

Per concludere, orbene, la Corte EDU mette in rilievo che il congruo intervento delle forze dell’ordine è dato dalla loro capacità di differenziare le operazioni a seconda del soggetto che si ha dinanzi, scrutando le possibilità intellettive, conoscitive ed anche motorie del soggetto stesso. Tutto questo, però, può esser solo la conseguenza di un’idonea preparazione e formazione delle guardie di sicurezza suggerita dallo Stato.

L’azione non regolamentata, arbitraria e non adeguatamente formata degli agenti statali è incompatibile con il rispetto efficace dei diritti umani.

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