Con sentenza V.
c. Repubblica Ceca n. 26074/18 del 7 dicembre 2023 la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha chiarito i principi fondamentali in tema di diritto alla vita, con
particolare riguardo alle persone con disturbi mentali, ed ha sottolineato l’importanza
di un intervento delle forze dell’ordine commisurato alle condizioni
psico-fisiche del soggetto, discutendo, in particolar modo, l’ammissibilità
dell’uso di strumenti invasivi (come il taser) solo in circostanze eccezionali.
La Corte EDU,
sul presupposto dell’articolo 2 della Convenzione dei diritti dell’uomo che
protegge il diritto alla vita, mette in chiaro che l’intervento delle forze
armate deve essere commisurato e proporzionato allo status psico-fisico del
soggetto per il quale è richiesto l’intervento. la Corte sostiene,
specificatamente, che l’intervento dell’armata deve essere graduato «alla
situazione ed alla specifica vulnerabilità del soggetto» onde evitare
operazioni dannose per persone che versano in condizioni di difficoltà motorie
ed intellettive: difatti, argomenta la Corte di Strasburgo, l’intervento delle
forze dell’ordine e l’uso degli strumenti dati loro in dotazione non devono mai
essere «al di fuori dei requisiti di necessità e di proporzionalità» così da rendere
affrontabili «le sfide dell’interazione con persone con disabilità
psicosociali».
La Corte EDU,
in particolar modo, sottolinea che strumenti invasivi come il taser possono
essere utilizzati dagli agenti di polizia e dalle guardie di sicurezza esclusivamente
in ipotesi straordinarie ed eccezionali, per stati di pericolo che diversamente
non potrebbero essere affrontati. L’uso del taser, per esser più precisi, deve
ritenersi ammissibile in caso di insolito pericolo cagionato da un soggetto
avente piena capacità di comprenderne l’uso (e le conseguenze) sul proprio
corpo. Diversamente – e quindi in ipotesi di abuso del potere delle forze
armate (vedi Makaratzis v. Grecia, n. 50385/99, 2004‐XI) – l’intervento
risulterebbe una violazione dell’articolo 2 della CEDU, ovvero una limitazione
del diritto alla vita.
La Corte ha
ribadito che l'articolo 2 sancisce uno dei valori fondamentali delle società
democratiche che compongono il Consiglio d'Europa (vedi McCann e altri v. Regno
Unito, 27 settembre 1995, n. 324). La prima frase dell'articolo 2,
significativamente, impone allo Stato non solo di astenersi dal prendere
intenzionalmente e illecitamente la vita, ma anche di adottare misure
appropriate per salvaguardare la vita di coloro che si trovano sotto la sua
giurisdizione (vedi, ad esempio, Calvelli e Ciglio v. Italia, n. 32967/96,
2002-I; Kotilainen e altri v. Finlandia, n. 62439/12, del 17 settembre 2020;
Kurt v. Austria, n. 62903/15 del 15 giugno 2021). Tale obbligo positivo
nell'ambito sostanziale dell'articolo 2 è stato ritenuto sorgere in una serie
di contesti diversi in cui il diritto alla vita potrebbe essere in pericolo
(vedi Öneryıldız v. Turchia, n. 48939/99, 2004-XII) e include il dovere di
adottare un quadro legislativo e amministrativo volto a proteggere il diritto
alla vita e garantire il funzionamento efficace di tale quadro regolamentare
(vedi Cavit Tınarlıoğlu v. Turchia, n. 3648/04 del 2 febbraio 2016; Kotilainen
e altri v. Finlandia, citato sopra).
La Corte di
Strasburgo riconosce altresì che non sempre gli agenti di sicurezza hanno
comprensione dei rischi per la salute associati all’uso di strumenti così
invasivi ed indaga sul fondamento di tali problematicità, ravvisandone essere
il punto di partenza l’inadeguata preparazione e formazione per gli agenti di
polizia. Per questo stesso motivo, la Corte accoglie e richiama le
Raccomandazioni del Consiglio d'Europa sull'addestramento degli agenti di
polizia in situazioni coinvolgenti persone con disturbi mentali e sottolinea l'importanza
della formazione e dell'equipaggiamento in casi simili.
Similmente, nel
contesto sanitario, la Corte sottolinea che le obbligazioni positive
sostanziali degli Stati possono includere il dovere di predisporre adeguate
disposizioni per garantire elevati standard professionali tra gli operatori
sanitari e di istituire un quadro regolamentare efficace che costringa gli
ospedali, sia privati che pubblici, ad adottare misure appropriate per la
protezione delle vite dei pazienti (vedi, ad esempio, Calvelli e Ciglio c.
Italia, citato sopra; Hristozov e altri v. Bulgaria, nn. 47039/11 e 358/12,
2012; Lopes de Sousa Fernandes v. Portogallo, n. 56080/13 del 19 dicembre
2017).
Ciò non toglie
che possano anche sorgere obblighi positivi per uno Stato di proteggere gli
individui vulnerabili dai rischi derivanti dalle proprie azioni o comportamenti
(vedi, tra le tante pronunce, Rivière v. Francia, n. 33834/03 del 11 luglio
2006; Renolde v. Francia, n. 5608/05, 2008).
Per concludere, orbene, la Corte EDU mette in rilievo che il congruo intervento delle forze dell’ordine è dato dalla loro capacità di differenziare le operazioni a seconda del soggetto che si ha dinanzi, scrutando le possibilità intellettive, conoscitive ed anche motorie del soggetto stesso. Tutto questo, però, può esser solo la conseguenza di un’idonea preparazione e formazione delle guardie di sicurezza suggerita dallo Stato.
L’azione non regolamentata, arbitraria e non adeguatamente formata degli agenti statali è incompatibile con il rispetto efficace dei diritti umani.
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