Con sentenza del 30 gennaio 2025 relativa al caso
Cannavacciuolo e altri c. Italia, la prima sezione della Corte EDU ha emesso
una sentenza inerente alla tutela dell’ambiente, con riguardo in particolare
alle garanzie nazionali necessarie per prevenire rischi ambientali e sanitari.
La Corte ha osservato, in tema di ammissibilità del ricorso,
che il diritto alla vita - tutelato dall’articolo 2 della Convenzione EDU - per
sua natura, non può essere esercitato da un’associazione ma solo dai suoi
membri (v. Yusufeli İlçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma
Derneği c. Turchia (dec.), n. 37857/14, 20 gennaio 2022, §§ 36-41); sarebbe
infatti inconcepibile attribuire l’integrità fisica ad una persona giuridica
(v. Identoba e altri c. Georgia, n. 73235/12, 12 maggio 2015, § 45). Inoltre,
la Corte ha sottolineato come un’associazione, in linea di principio, non può
fare affidamento su considerazioni di salute per sostenere una violazione
dell’articolo 8 della Convenzione EDU (v. Greenpeace E.V. e altri c. Germany
(dec.), n. 18215/06, 12 maggio 2009) e di conseguenza non può pretendere di
avere lo status di vittima rispetto a una denuncia ai sensi di tale articolo,
quando la presunta violazione del diritto derivi da disagi o problemi che
possono essere affrontati solo da persone fisiche (si veda Asselbourg e altri
c. Lussemburgo (dec.), n. 29121/95, ECHR 1999-VI). Soffermandosi in particolare
sull’articolo 2 della CEDU, la Corte ha sottolineato che questa norma non si
riferisce soltanto ai decessi derivanti dall'uso della forza da parte degli
agenti dello Stato, ma impone altresì un obbligo positivo per gli Stati di
adottare tutte le misure appropriate per salvaguardare la vita delle persone
che si trovano sotto la loro giurisdizione (si vedano: L.C.B. c. Regno Unito, 9
giugno 1998, § 36, Rapporti delle Sentenze e Decisioni 1998-III; Öneryıldız c.
Turchia [GC], n. 48939/99, § 71, ECHR 2004-XII, e Budayeva e altri c. Russia,
n. 15339/02, 20 marzo 2008, § 128). In particolare, essa copre non solo le
situazioni in cui una certa azione o omissione da parte dello Stato ha portato
a un decesso oggetto di reclamo, ma anche le situazioni in cui, sebbene il
ricorrente sia sopravvissuto, esisteva chiaramente un rischio per la sua vita
(si vedano, mutatis mutandis, Makaratzis c. Grecia [GC], n. 50385/99, §§ 49-55,
ECHR 2004-XI, e Kolyadenko e altri c. Russia, n. 17423/05 e altri 5, 28
febbraio 2012, § 151). Infatti, nel contesto di attività che potrebbero
comportare un rischio per la vita umana - a causa della loro natura
intrinsecamente pericolosa - come l’operazione di siti di raccolta dei rifiuti
(v. Öneryıldız c. Turkey [GC], n. 48939/99, §§ 89-90, ECHR 2004-XII§ 71), i
test nucleari (v. i già citati L.C.B. c. Regno Unito, § 36; Öneryıldız c.
Turchia, § 71), e la gestione di un serbatoio d'acqua in una regione soggetta a
forti piogge e tifoni (v. Kolyadenko e altri c. Russia, n. 17423/05, 28
febbraio 2012, §§ 164), lo Stato deve intervenire a fortiori applicando tutte
le misure appropriate di tutela.
In particolare, l’articolo 191 del TFUE sancisce il principio di precauzione secondo cui l’incertezza riguardo ai dati scientifici e tecnici disponibili non può giustificare il rinvio da parte degli Stati dell’adozione di misure efficaci e proporzionate per prevenire il rischio di danni gravi e irreversibili all'ambiente che potrebbero comportare danni alla salute (v. Di Sarno e altri c. Italia, n. 30765/08, § 75, 10 gennaio 2012). Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, “quando vi è incertezza circa l'esistenza o l'entità dei rischi per la salute umana, le istituzioni possono adottare misure di protezione senza dover aspettare che la realtà e la gravità di tali rischi diventino pienamente evidenti" (v. sentenza del 5 maggio 1998, nel caso Regno Unito c. Commissione, C-180/96, EU:C:1998:192, § 99; e sentenza del 5 maggio 1998 nel caso The Queen c. Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e degli Alimenti e Commissari delle Dogane e Accise, ex parte National Farmers' Union e altri, C-157/96, EU:C:1998:191, § 63). Uno degli aspetti più importanti dell’obbligo di protezione in capo agli Stati consiste proprio nella necessità di indagare, identificare e valutare la natura e il livello del rischio (v. mutatis mutandis, Kurt c. Austria [GC], n. 62903/15, § 159, 15 giugno 2021). La Corte ha anche considerato che, affinché l’articolo 2 della CEDU si applichi nel contesto di un’attività potenzialmente dannosa, il rischio deve risultare “reale” ed “imminente”. Non risulta possibile definire in termini generali tali caratteristiche, dovendo la Corte analizzare le circostanze del caso specifico posto in esame. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte indica che il termine "reale" corrisponde alla necessità che esista una minaccia seria, genuina e sufficientemente accertabile per la vita (Verein Klima Seniorinnen Schweiz e altri contro Svizzera [GC], n. 53600/20, § 512). L'"imminenza" di tale rischio implica, invece, un elemento di prossimità fisica della minaccia e la sua prossimità temporale (v. ibidem). Per quanto riguarda l'onere della prova, la Corte ribadisce che spetta al Governo dimostrare alla Corte che un rimedio fosse efficace, disponibile in teoria e nella pratica al momento pertinente. Una volta che tale onere è stato soddisfatto, spetta al ricorrente dimostrare che il rimedio proposto dal Governo è stato effettivamente esaurito, oppure che per qualche motivo era inadeguato e inefficace nelle circostanze particolari del caso, o che esistevano circostanze speciali che lo esoneravano da tale requisito (v., tra le molte altre autorità, Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 68; Demopoulos e altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99 e seguenti, § 69, ECHR 2010; McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, § 107, 10 settembre 2010; e Vuckovic e altri c. Serbia [GC], n. 17153/11, 25 marzo 2014, § 77).
In conclusione, bisogna sottolineare come la Corte abbia fatto ricorso alla procedura della sentenza pilota, indispensabile per identificare chiaramente i problemi strutturali alla base delle violazioni della Convenzione e per indicare le misure che gli Stati devono applicare per porvi rimedio. La Corte ha infatti ribadito come lo scopo di tale procedura è, da un lato, ridurre la minaccia al funzionamento efficace del sistema della Convenzione e, dall’altro, facilitare la risoluzione più rapida ed efficace di una disfunzione che colpisce la protezione dei diritti della Convenzione nell'ordinamento giuridico nazionale (v. Burmych e altri v. Ucraina (cancellazione) [GC], nn. 46852/13 e altri, 12 ottobre 2017, §§ 158 e 159).
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