La terza sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
nella causa Bazhenov e altri contro Russia n. 8825/22 e n. 19130/22 del 4
febbraio 2025, si è concentrata sul tema della protezione dei dati personali
delle persone che versano in condizioni di vulnerabilità perché esposte a
discriminazioni e attacchi omofobi. Nell’ambito della violenza motivata
dall’odio, ha stabilito la Corte EDU il dovere delle autorità di tutelare i
dati privati dei cittadini, posto che i soggetti offesi versano in condizioni
di vulnerabilità dettata dalla loro esposizione ad aggressioni, per ragioni
legate il più all’orientamento sessuale. La situazione di vulnerabilità della
persona rende necessaria, allora, una protezione speciale dei suoi dati
personali, per l’alto rischio di incidenti di divulgazione dei dati personali
medesimi da parte di terzi. Questi atteggiamenti costituiscono senz’altro atti
di discriminazione realizzati da un privato e rivolti ad un altro privato, ma
ai quali anche lo Stato può rendersi complice laddove non agisca per impedire e
reprimere situazioni simili.
È fondamentale tutelare in maniera appropriata la persona,
tenendo conto delle sue vulnerabilità e, dunque, preservando tutto ciò che la
riguarda nel personale, che include anche la sfera sessuale. «Tale dovere delle
autorità di proteggere i diritti connessi alla sfera privata […] può rientrare
negli obblighi positivi dello Stato sanciti dall’articolo 8 della Convenzione,
ma può anche essere visto come facente parte delle responsabilità positive
delle autorità ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione per garantire i
valori fondamentali protetti dall'articolo 8 senza discriminazioni» (confronta,
nel contesto della violenza motivata dall'odio, Associazione ACCEPT e altri
contro Romania, n. 19237/16, § 96, 1° giugno 2021, con ulteriore riferimento). Questa
«protezione speciale» può attuarsi efficacemente solo se lo Stato interviene
anche in termini di prevenzione, con una adeguata gestione dei gruppi e delle
pagine pubbliche, che, al giorno d’oggi, rappresentano il primo mezzo di
diffusione dei dati privati. I giudici di Strasburgo hanno chiarito anche che
per reprimere la violenza dell’odio (e, allora, gli attacchi omofobi) bisogna
guardare prima di ogni cosa all’atteggiamento generale della comunità verso le
minoranze, che sono quelle esposte al mondo della violenza: è da qui che deve
partire il lavoro di tutela di un Paese. È indispensabile un intervento delle
autorità di divulgazione tra i cittadini dei valori sociali di inclusione,
rispetto e valorizzazione delle diversità.
La Corte ha ribadito, altresì, sulla scia della sua
consolidata giurisprudenza, che ai fini dell’applicabilità dell’articolo 14 in
combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) «una differenza di trattamento
è discriminatoria se non ha alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole,
vale a dire se non persegue uno scopo legittimo o se non esiste un ragionevole
rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si intende
realizzare».
La Corte ha riconosciuto pur sempre che «gli Stati
contraenti godono di un certo margine di apprezzamento nel valutare se e in
quale misura le differenze in situazioni altrimenti simili giustifichino un
trattamento diverso», ma chiarendo anche che «quando una differenza di
trattamento è basata sul sesso o sull'orientamento sessuale, il margine di
apprezzamento dello Stato è ristretto» (vedere Beizaras e Levickas contro
Lituania, n. 41288/15, § 114, 14 gennaio 2020 e Associazione ACCEPT e altri,
citato sopra, § 99).
A tal proposito è necessario ricordare che «la nozione di
“vita privata” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione è un concetto ampio
che non si presta a una definizione esaustiva [e che] copre l'integrità fisica
e psicologica di una persona e può, allora, abbracciare molteplici aspetti
relativi all'identità personale, come il nome, l'immagine e i dati personali di
una persona, tra cui l'identificazione di genere, la vita sessuale,
l'orientamento sessuale, lo stato civile e così via». La tutela della
Convenzione copre, orbene, informazioni personali che gli individui possono
legittimamente aspettarsi che non vengano divulgate senza il loro consenso
(vedere Fedotova e altri contro Russia, nn. 40791/10 e altri 2, §§ 141-43, 17
gennaio 2023; Axel Springer AG contro Germania, n. 39954/08, § 83, 7 febbraio
2012; Beizaras e Levickas contro Lituania, n. 41288/15, § 109, 14 gennaio
2020).
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi