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La Corte EDU sulla protezione speciale dei dati personali delle persone vulnerabili esposte ad attacchi omofobi

Autore: Beatrice Gregorini Mastrangelo
Data: 04 Febbraio 2025

La terza sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella causa Bazhenov e altri contro Russia n. 8825/22 e n. 19130/22 del 4 febbraio 2025, si è concentrata sul tema della protezione dei dati personali delle persone che versano in condizioni di vulnerabilità perché esposte a discriminazioni e attacchi omofobi. Nell’ambito della violenza motivata dall’odio, ha stabilito la Corte EDU il dovere delle autorità di tutelare i dati privati dei cittadini, posto che i soggetti offesi versano in condizioni di vulnerabilità dettata dalla loro esposizione ad aggressioni, per ragioni legate il più all’orientamento sessuale. La situazione di vulnerabilità della persona rende necessaria, allora, una protezione speciale dei suoi dati personali, per l’alto rischio di incidenti di divulgazione dei dati personali medesimi da parte di terzi. Questi atteggiamenti costituiscono senz’altro atti di discriminazione realizzati da un privato e rivolti ad un altro privato, ma ai quali anche lo Stato può rendersi complice laddove non agisca per impedire e reprimere situazioni simili.

È fondamentale tutelare in maniera appropriata la persona, tenendo conto delle sue vulnerabilità e, dunque, preservando tutto ciò che la riguarda nel personale, che include anche la sfera sessuale. «Tale dovere delle autorità di proteggere i diritti connessi alla sfera privata […] può rientrare negli obblighi positivi dello Stato sanciti dall’articolo 8 della Convenzione, ma può anche essere visto come facente parte delle responsabilità positive delle autorità ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione per garantire i valori fondamentali protetti dall'articolo 8 senza discriminazioni» (confronta, nel contesto della violenza motivata dall'odio, Associazione ACCEPT e altri contro Romania, n. 19237/16, § 96, 1° giugno 2021, con ulteriore riferimento). Questa «protezione speciale» può attuarsi efficacemente solo se lo Stato interviene anche in termini di prevenzione, con una adeguata gestione dei gruppi e delle pagine pubbliche, che, al giorno d’oggi, rappresentano il primo mezzo di diffusione dei dati privati. I giudici di Strasburgo hanno chiarito anche che per reprimere la violenza dell’odio (e, allora, gli attacchi omofobi) bisogna guardare prima di ogni cosa all’atteggiamento generale della comunità verso le minoranze, che sono quelle esposte al mondo della violenza: è da qui che deve partire il lavoro di tutela di un Paese. È indispensabile un intervento delle autorità di divulgazione tra i cittadini dei valori sociali di inclusione, rispetto e valorizzazione delle diversità.

La Corte ha ribadito, altresì, sulla scia della sua consolidata giurisprudenza, che ai fini dell’applicabilità dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) «una differenza di trattamento è discriminatoria se non ha alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire se non persegue uno scopo legittimo o se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si intende realizzare».

La Corte ha riconosciuto pur sempre che «gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento nel valutare se e in quale misura le differenze in situazioni altrimenti simili giustifichino un trattamento diverso», ma chiarendo anche che «quando una differenza di trattamento è basata sul sesso o sull'orientamento sessuale, il margine di apprezzamento dello Stato è ristretto» (vedere Beizaras e Levickas contro Lituania, n. 41288/15, § 114, 14 gennaio 2020 e Associazione ACCEPT e altri, citato sopra, § 99).

A tal proposito è necessario ricordare che «la nozione di “vita privata” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione è un concetto ampio che non si presta a una definizione esaustiva [e che] copre l'integrità fisica e psicologica di una persona e può, allora, abbracciare molteplici aspetti relativi all'identità personale, come il nome, l'immagine e i dati personali di una persona, tra cui l'identificazione di genere, la vita sessuale, l'orientamento sessuale, lo stato civile e così via». La tutela della Convenzione copre, orbene, informazioni personali che gli individui possono legittimamente aspettarsi che non vengano divulgate senza il loro consenso (vedere Fedotova e altri contro Russia, nn. 40791/10 e altri 2, §§ 141-43, 17 gennaio 2023; Axel Springer AG contro Germania, n. 39954/08, § 83, 7 febbraio 2012; Beizaras e Levickas contro Lituania, n. 41288/15, § 109, 14 gennaio 2020).

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