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La Corte EDU sulle condotte discriminatorie pregiudizievoli del diritto di istruzione dei «rom»

Autore: Asia Panzieri
Data: 27 Febbraio 2025

Con la sentenza n. 29359/22 del 27 febbraio 2025, relativa al caso Salay c. Slovacchia, la quinta sezione della Corte EDU, si è interrogata sulla violazione dell’articolo 14 della Convenzione EDU, in combinato disposto con l’articolo 2 del Protocollo numero 1, con riferimento alle condotte discriminatorie pregiudizievoli del diritto di istruzione di soggetti rom.

I principi rilevanti della Convenzione EDU riguardanti la presunta discriminazione nei confronti degli alunni rom nell'esercizio del loro diritto all'istruzione sono stati esposti in D.H. e altri c. Repubblica Ceca ([GC], n. 57325/00, §§ 175-81, ECHR 2007, con ulteriori riferimenti) e Oršuš e altri c. Croazia ([GC], n. 15766/03, §§ 144 e 146-48, ECHR 2010, con ulteriori riferimenti), e ulteriormente riassunti in Horvath e Kiss c. Ungheria (n. 11146/11, §§ 101-108, 29 gennaio 2013, con ulteriori riferimenti) e Lavida e altri c. Grecia (n. 7973/10, §§ 61-64, 30 maggio 2013, con ulteriori riferimenti).

In primo luogo, questi principi denotano dal punto di vista definitorio il concetto di discriminazione, che vuol dire, trattare in modo diverso, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, persone in situazioni rilevanti simili. Tuttavia, l'articolo 14 non vieta a uno Stato membro di trattare i gruppi in modo diverso al fine di correggere le “disuguaglianze fattuali” tra di essi; infatti, in alcune circostanze, un fallimento nel tentare di correggere la disuguaglianza mediante un trattamento diverso può di per sé dare luogo a una violazione dell'articolo. La discriminazione fondata su ragioni quali l’origine etnica si qualifica come una forma di discriminazione razziale, dalla quale possono derivare delle conseguenze disastrose. Per tale ragione le autorità nazionali debbono fare di tutto per arginare tale fenomeno, rafforzando in tal modo il concetto di democrazia sociale, nel quale la diversità costituisce una fonte di arricchimento e non di minaccia. La Corte ha anche affermato che nessuna differenza di trattamento che si basi esclusivamente o in modo decisivo sull'origine etnica di una persona può essere giustificata oggettivamente in una società democratica contemporanea fondata sui principi del pluralismo e del rispetto per le diverse culture. La loro posizione vulnerabile implica che si debba prestare particolare attenzione alle loro esigenze e al loro stile di vita diverso, sia nel quadro normativo pertinente che nelle decisioni prese in casi particolari. La parola “rispetto” nell'articolo 2 del Protocollo n.1 ha un significato più ampio di “riconoscere” o “tenere in considerazione”; oltre a un obbligo principalmente negativo, implica un obbligo positivo da parte dello Stato. Tuttavia, i requisiti del concetto di “rispetto”, che appare anche nell'articolo 8 della Convenzione EDU, variano notevolmente da caso a caso, dato la diversità delle pratiche seguite e delle situazioni esistenti negli Stati contraenti. Di conseguenza, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento nel determinare i passi da compiere per garantire il rispetto della Convenzione EDU, tenendo debito conto delle necessità e delle risorse della comunità e degli individui.

La discriminazione contraria alla Convenzione EDU può derivare da una situazione di fatto. Quando è stato dimostrato che una legislazione produce un tale effetto discriminatorio indiretto, nei casi nel settore educativo, non è necessario provare un intento discriminatorio da parte delle autorità competenti. Quando si tratta di valutare l'impatto di una misura o di una pratica su un individuo o un gruppo, le statistiche che appaiono, dopo un esame critico, affidabili e significative saranno sufficienti a costituire la prova prima facie che il ricorrente è tenuto a produrre. Ciò non significa, tuttavia, che la discriminazione indiretta non possa essere provata senza prove statistiche. Quando un ricorrente che denuncia una discriminazione indiretta stabilisce una presunzione ribaltabile che l'effetto di una misura o pratica è discriminatorio, l'onere della prova passa allo Stato convenuto. Quest'ultimo deve dimostrare che la differenza di trattamento non è discriminatoria. Tenendo conto in particolare della specificità dei fatti e della natura delle accuse avanzate in questo tipo di caso, sarebbe estremamente difficile in pratica per i ricorrenti provare la discriminazione indiretta senza un tale spostamento dell'onere della prova.

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