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La Corte Europea sulla necessità di porre fine al fenomeno degli abusi sessuali e della violenza contro le donne

Autore: Emma Coppola
Data: 12 Dicembre 2023

Con sentenza del 12 dicembre 2023, relativa alla causa n. 15798/20 Vučković v. Croazia, la seconda sezione della Corte EDU è tornata ad occuparsi del reato di violenza contro le donne e della necessità di combatterlo con azioni efficienti e deterrenti, facendo altresì riferimento all’art. 3 (proibizione della tortura) e all’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte chiarisce il rimando ai due articoli sopra menzionati contestualizzandoli nella sentenza in analisi: lo stupro e la violenza sessuale grave equivalgono ad un trattamento che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della Convenzione e coinvolge anche valori fondamentali e aspetti essenziali della vita privata ai sensi dell’art. 8 della medesima Convenzione (v. Y. V. Bulgaria, n. 41990/2018, 20 febbraio 2020).

Mediante il richiamo a una precedente giurisprudenza, la Corte ha inoltre ribadito che gli Stati hanno uno specifico obbligo positivo, inerente agli articoli 3 e 8 della Convenzione, di emanare leggi penali che puniscano efficacemente lo stupro e di applicarle nella pratica attraverso indagini e procedimenti giudiziari efficaci (v. B.V. v. Belgio, n. 61030/08, 2 maggio 2017). Tale obbligo positivo richiede inoltre la criminalizzazione e il perseguimento efficace di tutti gli atti sessuali non consensuali (v. M.G.C. v. Romania, n. 39257/17, 28 maggio 2020). La Corte ha osservato, in particolare, che, mentre la portata generale degli obblighi positivi degli Stati potrebbe differire tra i casi in cui il trattamento contrario alla Convenzione è stato inflitto attraverso il coinvolgimento di agenti statali e i casi in cui la violenza è inflitta da privati, i requisiti procedurali sono simili: riguardano principalmente il dovere delle autorità nazionali di istituire e condurre un'indagine in grado di portare alla determinazione dei fatti, all'identificazione e - se del caso - alla punizione dei responsabili. Sebbene non vi sia un obbligo assoluto per tutti i procedimenti giudiziari di portare a una condanna o a una particolare sentenza, i tribunali nazionali non dovrebbero in nessun caso essere disposti a consentire che gravi attacchi all'integrità fisica e mentale non siano puniti, o a consentire che i reati gravi siano puniti da sanzioni eccessivamente indulgenti. Il punto importante da analizzare, per la Corte, è se e in che misura si può ritenere che i tribunali, nel giungere alla loro conclusione, abbiano sottoposto il caso a un attento esame di tutte le considerazioni pertinenti relative al caso (cfr. Smiljanié v. Croazia, n. 35983/14, 25 marzo 2021).

Ancora in tema di obbligo procedurale, la Corte ha riscontrato violazioni dell’obbligo procedurale da parte degli Stati in una serie di casi di manifesta sproporzione tra la gravità dell’atto e i risultati ottenuti a livello nazionale, favorendo la percezione che gli atti siano stati ignorati dalle autorità competenti e - di conseguenza - che vi sia stata una carenza di protezione efficace contro tali atti. A titolo di osservazione generale anche alla luce dell'ampio consenso internazionale sulla necessità di porre fine al fenomeno degli abusi sessuali e della violenza contro le donne, la Corte concorda sul fatto che i tribunali nazionali devono prestare particolare attenzione quando decidono di applicare il servizio alla comunità invece della prigione per tali crimini. A questo proposito, la Corte ribadisce che l'abuso sessuale delle donne è senza dubbio un tipo molto grave di illecito, con effetti debilitanti sulle sue vittime. È stato inoltre ribadito il ruolo cruciale svolto dall'azione penale e dalla punizione nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta contro la disuguaglianza di genere (vedi J.L. v. Italia, n. 5671/16, 27 maggio 2021). Inoltre, nella sua giurisprudenza in tema di violenza contro le donne e violenza domestica, la Corte è stata spesso guidata dalle pertinenti norme di diritto internazionale in materia, e in particolare dalla Convenzione di Istanbul.

Infine, la Corte ha sottolineato che la punizione e, in particolare, la pena detentiva, come forma di giustizia per le vittime, insieme con la deterrenza generale volta a prevenire nuove violazioni e a sostenere lo Stato di diritto, sono tra gli scopi principali dell’imposizione di sanzioni penali.

Riguardo alla decisione della Corte d’appello, nel caso di specie, di commutare la iniziale pena detentiva di 10 mesi in un periodo di servizio civile presso la comunità, la Corte ha esaminato se la commutazione in questo caso fosse basata su criteri e motivi adeguati, in modo da garantire che la pena rimanesse commisurata alla natura e alla gravità dei maltrattamenti. Prima di intraprendere questa valutazione, la Corte ha ritenuto necessario sottolineare che è effettivamente consapevole e approva la crescente importanza del servizio alla comunità come componente integrante e utile della politica penale moderna negli Stati membri del Consiglio d'Europa; tuttavia, chiaramente non è compito della Corte elaborare in dettaglio l'ambito di applicazione o il merito di un determinato schema di tale servizio. Inoltre, è evidente che ci sono differenze in tutta Europa per quanto riguarda l'uso, il contenuto e l'efficienza, e quindi anche l'effetto deterrente, del servizio alla comunità come alternativa a una pena detentiva: queste differenze rispecchiano una varietà di approcci che possono in larga misura essere giustificati dal particolare contesto domestico, dal sistema giudiziario, dalla tradizione, tutti fattori che devono essere presi in considerazione quando si giudicano questi casi a livello internazionale.

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