Con sentenza n. 4913 dell’8 gennaio-6 febbraio 2025, la sesta
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che le questioni
civilistiche diverse da quelle oggetto del giudizio penale e le valutazioni
operate dal giudice della causa di separazione non hanno alcuna incidenza sulla
qualificazione giuridica dei fatti e sulla fondatezza delle prove acquisite in
ordine alla sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia.
La constatazione che la valutazione che spetta al giudice civile in sede di separazione e di affidamento dei figli minorenni riguarda la sola capacità genitoriale, mentre quella che spetta al giudice penale attiene all'accertamento degli elementi costitutivi di un delitto, non si pone in contrasto con l'accertata linea di tendenza riconoscibile nelle disposizioni dettate in materia dall'ordinamento, interno ed internazionale, e, in specie, con quelle norme che si preoccupano di garantire una doverosa "circolazione delle informazioni" tra l'autorità giudiziaria civile e minorile e l'autorità giudiziaria penale: ciò quando all'interno del nucleo familiare si sono consumate violenze (fisiche, sessuali, economiche o psicologiche) e ad esse siano esposti dei minorenni sia in forma diretta, quali destinatari di queste, sia quando agite nei confronti dell'altro genitore. Tanto risponde non a determinate forme di "pregiudizialità" tra giurisdizioni operanti in differenti settori, di cui non vi è traccia in quegli ordinamenti, bensì a favorire la necessità che le condotte violente, anche rilevanti penalmente, vengano conosciute, per essere debitamente valutate, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili finalizzati a decidere sull'affidamento dei figli minorenni o sulla limitazione o sulla decadenza della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.. Ciò avviene in ossequio al principio immanente all'ordinamento del best interest of the child, sancito sia dagli artt. 2 e 30 Cost. e dalla CEDU (artt. 3 e 8), sia da importanti convenzioni internazionali. Si pensi alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (che all'art. 3, paragrafo 1, stabilisce che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»); e alla Convenzione di Istanbul (artt. 26, 31, 48 e 51) che dispone che tutte le autorità operino una corretta valutazione del rischio di reiterazione dei comportamenti maltrattanti, per garantire sicurezza alle vittime di violenza domestica (Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 20004; Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2024, n. 1294) il cui valore è prioritario rispetto a qualsiasi altro «un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione li suo interesse superiore» art. 56, par. 1, della Convenzione di Istanbul).
Né va trascurato come, proprio in questa logica, tesa a favorire un interscambio di informazioni, in materia di contrasto alla violenza di genere, domestica e ai danni delle donne, la L. n. 69 del 2019 abbia introdotto l'obbligo di comunicazione degli atti del procedimento penale al giudice civile o minorile ai sensi dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., modificato ed ampliato dal D.L.vo n. 149 del 2022, imponendo un rapporto conoscitivo e circolare tra autorità giudiziaria civile (o minorile in sede civile) e autorità giudiziaria penale che prima era limitato alla sola comunicazione del pubblico ministero ordinario all'autorità giudiziaria minorile a tutela dei minorenni (art. 609-decies c.p.).
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