Con sentenza n.
33285 del 14 luglio-28 luglio 2023, la quinta sezione penale della Corte di
Cassazione ha esaminato la portata applicativa dell'art. 491-bis c.p. a mente
del quale, se alcuna delle falsità previste dal capo IlI del titolo VII del
libro II del codice riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia
probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti
pubblici.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all'art. 491-bis c.p. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2013, n. 12576).
Siffatta decisione ha chiarito (v. Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2011, n. 14486; in tema di falso ideologico, si veda Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2010, n. 43512: il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile anche in relazione agli atti "interni", a condizione che gli stessi siano tipici o si inseriscano in un iter procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso esplicitamente od implicitamente attestato) che la nozione di atto pubblico comprende, non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti c.d. interni. Tali devono intendersi sia quelli destinati a inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano (come nella specie) nel contesto di una complessa sequela procedimentale, conforme o meno allo schema tipico e ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. La Suprema Corte ha già avuto modo, poi, di precisare che l'archivio informatico di una Pubblica Amministrazione debba essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integri una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (artt. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo (v. Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2001, n. 32812; Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 2005, n. 11930; Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2005, n. 45313).
Alla stregua di quanto precede, può allora affermarsi il principio di diritto secondo cui la previsione dell'art. 491-bis c.p. riguardi tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso, ricomprendendo, in entrambi i casi, le due distinte articolazioni della fattispecie penale: l'ipotesi che la falsità riguardi direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria e l'ipotesi che riguardi, invece, contesti programmatici specificamente destinati ad elaborare dati ed informazioni, come prescritto dall'ultima parte della stessa norma sostanziale.
La soluzione è in linea con le conclusioni di Cass. pen., sez. V, 6 marzo 2008, n. 15535, secondo cui integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico artt. 483 e 491-bis c.p.), la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell'archivio dell'Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l'art. 491-bis c.p. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo.
Ciò posto, la nozione dettata dall'art. 1, comma 1, lett. p), D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, si limita a ribadire che per documento informatico s'intende il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Ne discende che la natura del documento, ai fini dell'accertamento della sussistenza o non degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici, va apprezzata alla luce delle regole generali e tenendo conto delle peculiarità dei registri dei quali si tratta.
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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Videoregistrazione live webinar - Cronaca, critica e satira: istruzioni per l'uso
Vincenzo Cardone, Fabrizio Criscuolo, Francesco Verri