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La nozione di «malattia» penalmente rilevante

Autore: Valerio de Gioia
Data: 13 Giugno 2023

Con sentenza n. 35535 del 17 marzo-13 giugno 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito la nozione di «malattia» richiesta dall'art. 582 c.p., oggetto di una autorevole disamina da parte delle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 2437), che hanno ripercorso le molteplici interpretazioni offerte da giurisprudenza e dottrina nel corso del tempo.

Dapprima, specie in giurisprudenza, il concetto di malattia risentiva di quanto era stato precisato nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale. In particolare, come emerge dalla lettura della predetta Relazione, l'autore della stessa dava atto che nella prima stesura del progetto la definizione di lesione personale era quella di «trauma, da cui derivi una malattia nel corpo e nella mente». A seguito delle osservazioni per la genericità dell'espressione, la Relazione utilizzava l'espressione, correttamente scientifica, di malattia, anziché quella di danno nel corpo o perturbazione della mente, [l'art. 372 del codice Zanardelli, puniva, infatti, a titolo di lesione personale, la condotta di chi, «senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione nella mente»], giacché una malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali. Simile approccio definitorio è stato fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, non anche da autorevole dottrina, che fin dal primo commento dell'art. 582 c.p. chiariva come per malattia dovesse intendersi «quel processo patologico che richiede cura, riguardi o custodia». A fronte di tali originarie impostazioni dottrinarie accedenti a una nozione più rigorosa di malattia, la giurisprudenza di legittimità si consolidava invece nell'affermare che, in tema di lesioni personali volontarie, costituisca malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando è in atto il suddetto processo di alterazione, malgrado il ritorno della persona offesa al lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 1984, n. 5258; Cass. pen., sez. V, 14 novembre 1979, n. 2650; Cass. pen., sez. I, 30 novembre 1976, n. 7254; Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 1976, n. 2904).

Le Sezioni Unite “Giulini” hanno però evidenziato che il concetto di "malattia", più che evocare l'impiego di un elemento descrittivo della fattispecie, «rinvia ad un parametro normativo extragiuridico, di matrice chiaramente tecnico-scientifica, tale da far sì che il fenomeno morboso, altrimenti apprezzabile da chiunque in termini soggettivi e del tutto indistinti, presenti, invece, i connotati definitori e di determinatezza propri del settore della esperienza – quella medica, appunto – da cui quel concetto proviene. Poiché, dunque, la scienza medica può dirsi da tempo concorde – al punto da essere stata ormai recepita a livello di communis opinio – nell'intendere la "malattia" come un processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo, ne deriva che le mere alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo con il profilo funzionale della persona non possono integrare la nozione di "malattia", correttamente intesa». Ne consegue, secondo le Sezioni Unite, che la semplice alterazione anatomica non rappresenta, in sé, un presupposto indefettibile della malattia, giacché ben possono ammettersi processi patologici che non si accompagnino o derivino da una modificazione di tipo anatomico, così come, all'inverso, una modificazione di quest'ultimo tipo che non determini alcuna incidenza sulla normale funzionalità dell'organismo si presenta, secondo tale impostazione, insuscettibile di integrare la nozione di "malattia", quale evento naturalistico del reato di cui all'art. 582 c.p.. A tale impostazione funzionalista aderisce un più recente filone della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidatosi, attento a ricondurre il concetto di "malattia" nell'ambito di un paradigma di offensività strutturalmente coeso con la nozione scientifica del concetto stesso, secondo le dichiarata intentio legis fatta palese dal Guardasigilli, nella richiamata Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, ma poi "tradita" nel contenuto definitorio trasfuso in quel documento e recepito dalla giurisprudenza prevalente, come osservano Sez. U. Giulini. A ben veder la declinazione di tale impostazione funzionalista, conduce in modo condivisibile a ritenere che la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2019, n. 33492, in una fattispecie relativa ad aggressione consistita in una "tirata di capelli", nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a dar conto del referto medico che riportava, quale conseguenza a carico della vittima, "dolore in regione occipitale guaribile in giorni due"; Cass. pen., sez. IV, 19 aprile 2016, n. 22156; Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2008, n. 17505).

A quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, anche in ossequio al principio di offensività e alla necessità di distinguere la fattispecie di lesioni personali da quella di percosse, ha aderito la Suprema Corte con la sentenza in esame.

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