Con sentenza n. 465 del 22 gennaio 2025, la quarta sezione del
Consiglio di Stato ha riassunto i termini del dibattito in merito alla nozione
di “parte contrattuale”.
La nozione di parte contrattuale si distingue tradizionalmente in quella di parte in senso formale e parte in senso sostanziale, volendo intendere con la prima espressione la parte che manifesta la volontà contrattuale (mediante dichiarazione o comportamento) e, con la seconda, la parte titolare del rapporto contrattuale, cioè il soggetto cui è direttamente imputato l’insieme degli effetti giuridici del contratto. Di norma, la parte in senso formale è anche titolare del rapporto contrattuale. La distinzione tra le due nozioni si coglie in quelle fattispecie in cui le due posizioni non coincidono tra loro, come nel caso della rappresentanza, laddove la parte formale del contratto si identifica nel rappresentante (autore dell’atto), mentre la parte sostanziale nel rappresentato (titolare del rapporto), a cui sono imputati i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto. Tuttavia, si discute in dottrina se la nozione di parte sostanziale debba identificarsi con la nozione di “soggetto” oppure con quella di “centro di interessi”. Quest’ultima tesi, da ritenersi prevalente anche nella giurisprudenza di legittimità, trae argomento dalla lettera della legge che definisce il contratto come l’accordo “di due o più parti” (art. 1321 c.c.), a differenza del precedente codice che invece faceva riferimento all’accordo “di due o più persone” (art. 1098, c.c. del 1865), nonché dalla stessa relazione al codice civile, ove si precisa che la definizione del contratto di cui all’art. 1321 c.c. “tiene conto della possibilità che ad esso partecipino non soltanto due o più persone ma due o più parti; vale a dire ammette che il contratto possa riferirsi a due o più centri di interessi” (Relazione al c.c. n. 602). Sulla base di tale impostazione, quindi, si è arrivati a qualificare i contratti di scambio come “contratti bilaterali”, a prescindere dal numero dei soggetti partecipanti essendovi solamente due contrapposti centri di interesse, nonché i contratti con comunione di scopo come “contratti plurilaterali”, questi ultimi sulla base dell’art. 1420 c.c. che li definisce come quei contratti “con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune”. La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha confermato tale impostazione, qualificando il contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto da due coniugi nei confronti della banca come “contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa” e non già come contratto plurilaterale (senza comunione di scopo o di scambio), con conseguente inapplicabilità della regola della nullità soggettiva di cui all’art. 1420 c.c., in quanto il dato “rilevante che caratterizza la categoria dei contratti plurilaterali, a cui deve essere applicata la disciplina prevista dall’art. 1420 c.c., non è il numero dei partecipanti maggiore di due, ma l’essere le prestazioni di ciascuno di essi dirette al conseguimento di uno scopo comune, per modo che i contratti stessi mettano capo al conseguimento di uno scopo comune o alla costituzione e organizzazione di una comunione di interessi (Cass. civ. n. 4715/1978, n. 3572/1972, Cass. civ., sez. un., n. 2830/1966, n. 1292/1965), il che non si verifica nel contratto di intermediazione finanziaria” (Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9331, punto 4.2, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa”).
Secondo la contrapposta tesi, sostenuta da autorevole dottrina, la nozione di parte contrattuale andrebbe identificata con ciascun “soggetto” partecipante all’atto o titolare del rapporto, e non già con un centro di interesse, per cui vi sarebbero tante parti quanti sono i soggetti dell’atto o del rapporto. In particolare, è stato ritenuto che la nozione di “parte complessa” basata sulla definizione della parte contrattuale come centro di interessi non trova riscontro nella disciplina di diritto positivo, la quale non contiene alcun riferimento testale al suddetto “centro di interesse” ai fini della identificazione della parte contrattuale. Piuttosto, è stato rilevato che laddove il codice fa riferimento alle cause di annullabilità del contratto per incapacità o per vizi del consenso, si riferisce alla singola “persona incapace” (art. 1425, comma 2, c.c.) o al singolo contraente, non già ad un astratto “centro di interesse”. Pertanto, dovrebbe ammettersi l’esistenza anche di contratti plurilaterali senza comunione di scopo, senza necessità di far ricorso all’artificiosa categoria dei contratti bilaterali “a parte soggettivamente complessa”.
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