Con sentenza n. 25604 del 2 dicembre 2022-14 giugno 2023, la
prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il fondamentale
requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale è costituito dal
"sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento
tenuto durante il tempo di esecuzione della pena, secondo previsione dell'art.
176 c.p..
La valutazione del requisito del "sicuro ravvedimento" è certamente di difficile accertamento in quanto legato al mondo interiore del condannato e al suo riscatto morale. Tuttavia, come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2019, n. 11331; Cass. pen., sez. I, 25 settembre 2015, n. 486; Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2014, n. 45042; Cass. pen., sez. I, 17 luglio 2012, n. 34946), la nozione di "ravvedimento", che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata. Nella valutazione del suddetto percorso trattamentale, ai fini in discorso, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di sua competenza (cfr. Cass. pen., sez. I, 23 marzo 2017, n. 23343; Cass. pen., sez. I, 22 settembre 2014, n. 53761; Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2001, n. 33343), il giudice di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica. In proposito, se numero, titolo e gravità dei reati non sono in sé giammai ostativi, ove ne ricorrano i presupposti, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato al fine di accertarne il ravvedimento, che deve essere "sicuro", sicché si impone una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dai crimini commessi (v. già Cass. pen., sez. I, 29 maggio 1985, n. 1699); valutazione che non si esaurisce nella mera verifica della partecipazione all'opera di rieducazione, ma implica un esame particolarmente attento ed approfondito, volto ad accertare l'esistenza di un effettivo ed irreversibile cambiamento, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime. Invero, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato (Cass. pen., sez. I, 25 settembre 2015, n. 486). Indubbiamente, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2019, n. 11331). D'altra parte, il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 c.p., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento (Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 2021, n. 12782). La Suprema Corte ha affermato che dalla condizione di insolvenza del condannato, anche se fondata sull'obiettiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, non deriva alcuna applicazione automatica del parametro di cui all'art. 176, comma 4, c.p. in quanto è comunque necessario, ai fini della concessione della liberazione condizionale, sottoporre ad un giudizio complessivo l'atteggiamento di disponibilità del condannato nei confronti delle persone offese dal reato, che postula una valutazione globale del percorso di revisione critica intrapreso (Cass. pen., sez. I, 13 aprile 1992, n. 1635).
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
CORSO VIDEO REGISTRATO
Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto