Con ordinanza n. 23546 del 27 agosto 2021, la Corte di Cassazione, sez. VI-L, ha fatto il punto sulla procedura di recupero dell’indebito pensionistico regolata dell'art. 52, L. 9 marzo 1989, n. 88, come autenticamente interpretato dall'art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412. Il secondo comma della prima disposizione citata prevede una sanatoria in favore del pensionato che abbia percepito somme non dovute, poiché "... non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato". L'art. 13, L. 412/1991 interpreta la predetta norma specificando che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento ... che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo...
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