Con ordinanza
n. 3791 del 12 febbraio 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato
che la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la
necessità di valutare e accertare l’eventuale responsabilità del datore di
lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di
lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei lavoratori. Infatti, «è
illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi
di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori …, lungo
la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che
indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della
salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all’art. 2087 c.c.»
(Cass. civ. 3692/2023, che cita a sua volta Cass. civ. n. 3291/2016).
L’art. 2087 c.c. non prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni subiti...
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