Con
ordinanza n. 27161 del 21 ottobre 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione,
intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha affermato che il
giudizio di gravità attiene al fatto e si riflette sulla valutazione di
proporzionalità della sanzione.
Orbene,
la difficoltà di ricondurre al fatto anche il giudizio di proporzionalità
fondato sull’art. 2106 c.c. è stata superata dalla Suprema Corte con il
consolidarsi di un orientamento favorevole alla considerazione delle clausole
generali come uno degli strumenti giuridici di cui la contrattazione collettiva
o il codice disciplinare possono avvalersi per tipizzare fattispecie da punire
con sanzione conservativa, dando in tal modo maggiore ampiezza di significato
al rinvio operato dall’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 alle previsioni della
contrattazione collettiva e dei codici disciplinari.
L’interpretazione più restrittiva limitava l’accesso alla tutela c.d. reale (reintegrazione nel posto...
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