Con sentenza n. 91 del 20 maggio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, comma 1, n. 1), c.p., nella
parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico
mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore
gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due
terzi.
Per comprenderne l’attuale formulazione della norma,
va considerato che la disposizione censurata è stata oggetto di una
significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale, volta al rafforzamento
della prevenzione e della repressione di un reato di particolare gravità, sia
che si abbia riguardo alla sfera psico-emotiva e quindi allo sviluppo della
personalità del minore, sia per il pericolo che il reato in questione, al pari
di altre condotte sanzionate nella stessa disposizione incriminatrice, possa
favorire un sistema criminale che faccia leva sull’uso dei minori per illecite
finalità di ordine lato sensu sessuale. In particolare, la L. 6 febbraio 2006,
n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nel modificare l’art.
600-ter c.p., ha eliminato, per la configurazione del reato, il riferimento
allo “sfruttamento” del minore, sostituendolo con la nozione di
“utilizzazione”, nonché la finalità «di realizzare esibizioni pornografiche o
di produrre materiale pornografico». Come chiarito dalla Corte di Cassazione,
tale modifica ha comportato, per un verso, che per la consumazione dei delitti
sia sufficiente l’utilizzazione dei minori per la produzione di esibizioni o di
materiale pornografico, a prescindere da qualsiasi finalità lucrativa o
commerciale, per un altro verso, che per l’individuazione dell’elemento
soggettivo debba farsi riferimento al dolo generico (occorrendo, comunque, la
consapevolezza che i soggetti utilizzati siano minorenni) e non più al dolo
specifico richiesto in passato (Cass. pen., sez. un., 31 maggio - 15 novembre
2018, n. 51815). Inoltre, con la L. 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25
ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), è stata
introdotta la nozione di pornografia minorile, con essa intendendosi «ogni
rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto
coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque
rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi
sessuali». A fronte di una formulazione così «volutamente molto ampia», è stato
di conseguenza ritenuto che, per la qualificazione del materiale
rappresentativo come pedopornografico, sia sufficiente «“ogni
rappresentazione”, realizzata “con qualunque mezzo”, e soprattutto oggettiva,
da cui deriva la definizione giuridica di materiale pedopornografico,
intendendosi per questo qualunque rappresentazione del minore che ne effigi la
nudità con finalità sessuale o che ne ritragga il coinvolgimento in atti
sessuali» (Cass. pen., sez. V, 8 giugno-19 luglio 2018, n. 33862) e che
l’accertamento del reato prescinda da qualsivoglia soglia quantitativa,
rientrando nel concetto di “materiale” qualsiasi rappresentazione
pedopornografica di un minore, anche se costituita solo da poche foto o
addirittura da una sola immagine (Cass. pen., sez. un., n. 51815 del 2018; Cass.
pen., sez. III, 11 maggio-13 ottobre 2023, n. 41572). Infine, la Corte di Cassazione
– alla luce delle modifiche normative intervenute nel tempo e dei mutamenti del
contesto tecnologico e dello sviluppo del web – ha mutato orientamento sulla
stessa natura del reato di cui all’art. 600-ter c.p.. Diversamente da quanto
sostenuto in passato, la Suprema Corte ha, infatti, escluso la necessità
dell’accertamento del pericolo concreto della diffusione del materiale prodotto
nel perverso circuito della pedofilia, in quanto – essendo ormai insita nei
nuovi strumenti tecnologici la potenzialità diffusiva di qualsiasi produzione
di immagini o video, sì da rendere anacronistico il presupposto del pericolo
concreto di diffusione del materiale realizzato – ha ritenuto che la produzione
comporti in re ipsa il pericolo di diffusione (Cass. pen., sez. un., n. 51815
del 2018; da ultimo, Cass. pen., n. 41572 del 2023). Se dunque la disposizione è
stata oggetto di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ne ha, in
parte, ampliato l’ambito di applicazione, per le giuste finalità di prevenzione
e repressione di questo reato e dei reati consimili, al contempo deve ritenersi
che è proprio tale ampliamento a far emergere, sul piano della legittimità
costituzionale, la necessità di una “valvola di sicurezza” che, fermo il minimo
edittale elevato che il legislatore nella sua discrezionalità ha voluto porre,
consenta al giudice comune, attraverso la previsione di un’attenuante speciale,
di graduare e “personalizzare” la pena da irrogare in concreto con riferimento
ai casi di minore gravità, al fine di assicurare la proporzionalità della
sanzione in una con la individualizzazione della pena e la sua finalità
rieducativa. La Corte Costituzionale, d’altro canto, già in precedenti
occasioni ha tenuto conto dell’evoluzione normativa delle disposizioni prese in
esame al fine di affermare la necessità di assicurare una “valvola di
sicurezza” (per esempio, con riferimento all’art. 609-bis c.p., la cui
evoluzione normativa è stata presa in considerazione nelle pronunce n. 106 del
2014 e n. 325 del 2005, per garantire la proporzionalità della pena dopo la
concentrazione in un unico reato di condotte dalla marcata differente portata
lesiva del medesimo bene giuridico; ma anche con riferimento agli artt. 629 e
630 c.p., rispettivamente esaminati dalle già citate sentenze n. 120 del 2023 e
n. 68 del 2012). I rilevati profili di contrasto con i princìpi costituzionali
di cui agli artt. 3 e 27 Cost., in conseguenza della mancata previsione della
diminuente, si palesano ancor più considerando l’asprezza del minimo edittale,
pari a sei anni; asprezza già ravvisata dalla Consulta per il minimo edittale
pari a cinque anni di reclusione per il reato di estorsione nonché per il
minimo edittale di otto anni di reclusione stabilito dall’art. 167, comma 1,
cod. pen. mil. pace (rispettivamente nelle già citate sentenze n. 120 del 2023
e n. 244 del 2022) Né può assumere alcun rilievo, al fine di escludere il
vulnus ai princìpi costituzionali evocati, che la pena del reato in esame
potrebbe essere comunque mitigata tramite l’applicazione delle circostanze
attenuanti comuni, giacché, come già chiarito dalla costante giurisprudenza costituzionale
(sentenze n. 46 del 2024, n. 120 del 2023 e n. 63 del 2022), tali attenuanti hanno
la funzione di adeguare la misura concreta della pena in forza di una serie di
elementi, anche di ordine soggettivo, e non anche quella di correggere di fatto
la mancanza di proporzionalità della pena quale deriva da un minimo edittale
particolarmente significativo e dalla mancata previsione di una diminuente che,
peraltro, il legislatore contempla per fattispecie di reato simili. Tutto
quanto sin qui esposto conduce in definitiva a ritenere sussistente la
violazione del principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3
e 27, comma 3, Cost., con pregiudizio anche del principio di
individualizzazione della stessa, alla luce del carattere «personale» della
responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.). Per l’individuazione della
diminuente, la Corte Costituzionale ritiene ragionevole fare riferimento alla
figura delittuosa di cui all’art. 609-quater c.p., che presenta significativi
tratti in comune con quella ora all’esame, mirando anch’essa a tutelare il libero
e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale. Tale
figura delittuosa prevede la medesima cornice sanzionatoria dell’art. 600-ter c.p.,
ma al tempo stesso dispone che, nei casi di minore gravità, la pena sia
diminuita in misura non eccedente i due terzi. Siffatta soluzione
sanzionatoria, già esistente nell’ordinamento, costituisce una soluzione
costituzionalmente adeguata (ex multis, sentenze n. 6 del 2024, n. 95 e n. 28
del 2022 e n. 63 del 2021), idonea a porre rimedio al vulnus riscontrato. Ciò
ovviamente non esclude – secondo i princìpi – una generale riconsiderazione da
parte del legislatore della tematica in esame, sotto il profilo sistematico
delle fattispecie criminose, delle norme incriminatrici e dei trattamenti sanzionatori;
riconsiderazione sistematica che dovrà ovviamente tener conto dei canoni
costituzionali di proporzionalità e di individualizzazione della pena. Va,
infine, sottolineato che l’invocata diminuente potrà trovare ragionevole
giustificazione limitatamente alle ipotesi di disvalore significativamente
inferiore a quello normalmente associato alla realizzazione di un fatto
conforme alla figura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide
comunque sull’equilibrato sviluppo e sul benessere psicofisico del minore,
nonché sulla sua libertà sessuale e sulla sua dignità. Al fine della sua
applicazione è quindi richiesta, da parte del giudice del caso concreto, una
prudente valutazione globale del fatto – in cui assumono rilievo le modalità
esecutive e l’oggetto delle immagini pedopornografiche, il grado di coartazione
esercitato sulla vittima (anche in riferimento alla mancanza di particolari
tecniche di pressione e manipolazione psicologica o seduzione affettiva),
nonché le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, pure in relazione
all’età (e alla contenuta differenza con l’età del reo) e al danno, anche
psichico, arrecatole – in applicazione anche dei criteri adottati dalla
giurisprudenza di legittimità con riferimento all’attenuante di minore gravità
del reato di atti sessuali con minorenne (di recente, Cass. pen., 10 maggio -
24 ottobre 2023, n. 43225 e 24 novembre 2022 – 1° marzo 2023, n. 8735). In tale
valutazione particolare rilievo assumerà, infine, l’estraneità della condotta
incriminata rispetto a quei profili di particolare allarme sociale – ovverosia
la riconducibilità del fatto, o anche solo la sua mera contiguità, al circuito
della diffusione di immagini o video pedopornografici e, a maggior ragione, al
relativo mercato – che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo
titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza e, più in generale, a
colpire qualsiasi condotta comunque idonea ad alimentare l’offerta di
pornografia minorile destinata al relativo mercato, mercato che è all’origine
dello sfruttamento sessuale dei minori.
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