Con ordinanza n.
28162 del 6 ottobre 2023, la prima sezione civile ha ricordato che il comma 2-bis
dell’art. 13 T.U.I. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, D.L.vo 8
gennaio 2007, n. 5) dispone che, «nell’adottare il provvedimento di espulsione
ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del soggiorno
nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d’origine».
Come
ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, tale disposizione deve ritenersi
applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese
– previa valutazione “caso per caso”, in coerenza con la direttiva 2008/115/CE
– anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. civ. 35653/2022,
14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di
richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. civ. 13318/2023, 1665/2019,
15362/2015, 23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità
familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla
sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa
distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del
medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU, che non prevede
gradazioni o gerarchie (Cass. civ. 25653/2022; cfr. Cass. civ. 11955/2020,
781/2019), e tenendo conto che nel prisma della stesso art. 8 il concetto di
relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia
fondata sul matrimonio di cui all’art 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile
dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; ciò in particolare è
rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non
trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido
rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che, pur non facendo parte
della “famiglia nucleare”, tuttavia possono in determinate circostanze assumere
una forte rilevanza per l’individuo (Cass. 2874/2023).
L’autorità giudiziaria deve valutare, attraverso un «attento e delicato esame» (Cass. civ. 25653/2022; cfr. Cass. civ. 11955/2020, 781/2019) la complessiva condizione di vita privata e familiare allegata e documentata dal ricorrente, alla stregua delle indicazioni emergenti dal citato art. 13, comma 2-bis T.U.I., che come detto richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, su natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi "suppletivi" della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Cass. civ. 24908/2020; cfr. Cass. civ. 19815/2022). Anche di recente si è ribadito che il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, D.L.vo n. 286 del 1998 impone al giudice di pace, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, di valutare attentamente, acquisendo tutte le informazioni necessarie, l'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19 comma 1, nonché dal comma 1.1. (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020, dunque anche sotto il profilo del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, e con riferimento al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. civ. 8724/2023).
Da ultimo, la Suprema Corte ha dato atto, per completezza, che l’art. 7, comma 1, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell’art. 19, comma 1.1. T.U.I., ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, T.U.I., ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. civ., sez. un., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.
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