La quinta sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta con la sentenza del 19 dicembre 2024 nella causa C‑157/23 in merito alla responsabilità per danno causato da prodotti difettosi.
Un prodotto è considerato difettoso ai sensi della direttiva 85/374/CEE dell'Unione Europea quando non offre la sicurezza che una persona ha il diritto di aspettarsi, tenendo conto di tutte le circostanze, come la sua presentazione, l'uso a cui è destinato e il momento in cui viene immesso sul mercato. Una delle novità più rilevanti introdotte dalla direttiva 85/374 è l'adozione di una responsabilità solidale tra i produttori e i fornitori, che assicura al consumatore la possibilità di ottenere un risarcimento integrale per i danni causati da prodotti difettosi. Questo aspetto diventa fondamentale soprattutto nei casi in cui il produttore non sia facilmente individuabile o quando il prodotto ha attraversato molteplici fasi di distribuzione. Tuttavia, la responsabilità solidale può anche comportare complicazioni in termini di giurisdizione e prove, dato che il consumatore potrebbe trovarsi a dover fare affidamento su una pluralità di soggetti, ognuno dei quali potrebbe contestare la propria responsabilità. L’art. 1 della direttiva sopra citata 85/374/CEE dell’Unione Europea afferma che il produttore è responsabile del danno causato dal difetto del suo prodotto. L’art. 3 della direttiva 85/374 esplicita il termine “produttore”. Il produttore, persona fisica o giuridica, è colui che si occupa della fabbricazione di un prodotto finito o di una parte del prodotto e chi appone al prodotto il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. Chi importa un prodotto per scopi commerciali è considerato produttore dello stesso e gli viene attribuita la stessa responsabilità di un produttore ai sensi della presente direttiva. In contesti particolari, dove non è agevole determinare il produttore, viene considerato tale il fornitore, ad eccezione di un'eventuale individuazione e comunicazione del soggetto produttore o di colui che ha fornito il prodotto da parte del fornitore verso il danneggiato, entro un termine ragionevole. Inoltre, la direttiva 85/374/CEE dell’Unione Europea, all’art. 5, afferma che, nei casi in cui il responsabile del danno non sia un solo soggetto, la responsabilità dei soggetti che hanno determinato il danno è solidale. A livello nazionale il decreto di recepimento della direttiva 85/374 (d.P.R. del 24 maggio 1988, n. 224) attribuisce all’art. 4 il termine entro il quale deve avvenire la comunicazione del domicilio o l'indicazione del produttore da parte del fornitore; tale termine è pari a 3 mesi. Superato il termine, sarà responsabile il fornitore, ad eccezione dell'eventuale intervento nel corso del processo del produttore o di colui che ha consegnato il prodotto al fornitore. Nel caso in cui un marchio apposto dal produttore corrisponda a un elemento distintivo del nome del distributore, e il fornitore sfrutti questa coincidenza presentandosi come responsabile della qualità del prodotto per generare una maggiore fiducia agli occhi del consumatore, il fornitore in questi casi si presenta come produttore. Dalla direttiva 85/374 si evince una maggiore tutela del consumatore, in quanto afferma che chiunque si presenti come produttore, in seguito all’utilizzo del marchio o nome del "vero" produttore, a tale soggetto viene imputata la stessa responsabilità del produttore, determinando quindi una responsabilità solidale nei confronti del consumatore, che potrà scegliere senza alcun vincolo a chi richiedere il risarcimento integrale del danno.
L’art. 3 della direttiva 85/374 ha lo scopo di facilitare il procedimento per l’individuazione del responsabile del danno. Il fornitore che utilizza il marchio del produttore o un marchio simile, con l'intento di generare fiducia nei consumatori, potrebbe essere considerato "responsabile" come se fosse il produttore stesso. La direttiva non solo prevede la possibilità di un risarcimento integrale del danno subito, ma assicura anche che il consumatore possa richiedere tale risarcimento in modo efficace, senza doversi preoccupare della difficoltà di identificare il produttore o di affrontare lunghe battaglie legali per stabilire la responsabilità.
LIBRO
Luigi Alibrandi, Francesco Bartolini, Piermaria Corso
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