Con sentenza n.
6264 del 10 gennaio-12 febbraio 2024, la sesta sezione penale della Corte di
Cassazione ha affermato che l'instaurazione di un valido rapporto processuale
in sede di legittimità è preclusa dal mancato conferimento al difensore della
procura speciale a presentare il ricorso per Cassazione, in applicazione
dell'art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, c.p.p.: disposizioni introdotte
dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. legge
Cartabia).
Come di recente
precisato anche da Cass. pen., sez. VI, 7 dicembre 2023, n. 2323, le
disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cit. si pongono in
stretta correlazione con la nuova disciplina del processo in assenza, tesa a
ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente
inconsapevoli, assicurando, d'altro canto, il diretto coinvolgimento
dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per
impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa
della pendenza del processo. E sempre in correlazione al più ampio ambito di
applicazione delle regole del giudizio in absentia, è stata anche modificata la
disciplina della rescissione del giudicato, rapportandola alla prova della
mancanza di conoscenza della pendenza del processo che può essere ora riferita
anche soltanto al giudizio di appello.
La ratio degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. – che consiste, come detto, nel prevenire situazioni suscettibili di dar luogo a processi in cui l'imputato, rimasto assente nel giudizio, sia del tutto ignaro della pendenza del processo, con correlato innalzamento del rischio che questo sia celebrato inutilmente – è, d'altronde, la medesima sia per l'appello, sia per il ricorso per cassazione (ampiamente, Cass. pen., sez. VI, 7 dicembre 2023, n. 2323; vd. anche, tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 20 settembre 2023, n. 41309; Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2023, n. 43718; Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2023, n. 46690), dove sarebbe, d'altra parte, irrazionale immaginare un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello (Cass. pen., sez. V, 4 luglio 2023, n. 39166). Per queste ragioni sistematiche, oltre che per la collocazione topografica delle disposizioni, inserite tra quelle che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, non si aderisce alla tesi minoritaria secondo cui i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. riguardano la celebrazione del solo giudizio di merito di secondo grado (in tal senso, Cass. pen., sez. II, 13 settembre 2023, n. 40824; Cass. pen., sez. I, 28 giugno 2023, n. 43523; Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2023, n. 22140).
Si ritiene, invece, che le disposizioni in oggetto trovino applicazione anche in Cassazione dove, come affermato in tempi affatto recenti, consentono di ricorrere alla procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., essendo l'impugnazione proposta da soggetto non legittimato (vd. Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 2024, n. 4800). L'inammissibilità del ricorso non consente di valutare le deduzioni difensive oggetto del motivo/relativo alla prospettata illegittimità costituzionale delle disposizioni in oggetto, che appare comunque manifestamente infondata. La Suprema Corte ha infatti già escluso che la discrezionalità legislativa sia stata esercitata in modo irragionevole, ritenendo come la novella abbia, al contrario, perseguito «il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di res iudicanda nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo». Ed ha inoltre precisato che la novazione legislativa non implica alcuna irrazionale compressione del diritto di difesa, «essendosi contemporaneamente previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine» (Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2023, n. 43718; ampiamente, anche Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2023, n. 44630).
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