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Separazione personale: i comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all’altro, rappresentano, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio

Autore: Valerio de Gioia
Data: 26 Aprile 2024

 Con ordinanza n. 11208 del 26 aprile 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che anche un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge può giustificare la richiesta di addebito della separazione.

Com’è noto ai sensi dell’art. 151 c.c. «La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio». La dichiarazione di addebito implica l’esistenza di comportamenti "oggettivamente" contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella "soggettiva" opinione del coniuge agente siano conformi alla "propria" personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi (Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2007, n. 19450). Ovviamente, l’indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2001, n. 14162). La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi, infatti, sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione (Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074). L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata (Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074). Con riguardo all’onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691). È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell’obbligo derivante dal matrimonio (v. Cass. civ., sez. VI-1,19 febbraio 2018, n. 3923, con riferimento alla violazione dell’obbligo di fedeltà). L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso causale tra quest'ultima condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866).

Con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, la Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31351; Cass. civ., sez. VI-1, 19 febbraio 2018, n. 3925; v. già Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n. 7321 e Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2006, n. 11844). Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, la Suprema Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse – la pronuncia di separazione personale con addebito all’autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass. civ., sez. VI-1, 22 marzo 2017, n. 7388; Cass. civ., sez. VI-1, 14 gennaio 2016, n. 433). I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all’altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l’addebito della separazione all’autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l’equilibrio della coppia e giustificare la richiesta di addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2011, n. 817; Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2011, n. 8548).

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