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Sequestro di persona a scopo di estorsione: il «ricatto» per la restituzione della libertà personale

Autore: Giulia Faillaci
Data: 12 Aprile 2022

Con sentenza n. 14019 del 25 novembre 2021 (dep. 12 aprile 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui integra gli estremi del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) — e non quelli del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) — la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione anche dì un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti (Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2006, n. 12762).

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, infatti, integra una figura di reato plurioffensivo, nel quale l'elemento oggettivo del sequestro di persona è tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto a titolo di prezzo per la liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti.

Pertanto, la specificità della figura criminis nella sua tipicità descrittiva sta proprio nella finalizzazione della privazione della libertà per ottenere il pagamento di un corrispettivo. È, pertanto, questo corrispettivo a caratterizzare l'insieme degli elementi che connotano la figura delittuosa.

Il delitto in esame era già previsto dall'art. 410 del codice del 1889 ed era noto con il nomen iuris di “ricatto”. Al centro dell'incriminazione era il sequestro di una persona allo scopo di conseguire un ingiusto profitto, per sé o altri, come prezzo della liberazione. Il codice Zanardelli, all'art. 411, contemplava come titolo autonomo la condotta consistita nel portare messaggi scritti o verbali, allo scopo di far conseguire l'intento al ricattatore. Il codice sardo-italiano (1859) considerava il sequestro di persona un'aggravante del delitto di estorsione (art. 602) ed altrettanto faceva il codice toscano (1853).

La tutela normativa, quanto all'oggettività giuridica della fattispecie, si incentra sui beni della libertà della persona e della integrità del patrimonio. Trattandosi di un delitto plurioffensivo, emergono in esso i singoli aspetti di tutela rivolti a garantire la piena libertà d'azione e di disposizione del soggetto che sia persona offesa.

Si delinea, così, il nucleo centrale della fattispecie come sinallagma di matrice penalistica che vede il pagamento di una somma di denaro o il conseguimento di un profitto ingiusto come corrispettivo della restituzione della libertà personale, sottratta, secondo il tipico schema del "ricatto".

In questa logica può affermarsi che il pagamento del prezzo preteso entra nella descrizione della tipicità come corrispettivo d'utilità che si mira a conseguire per restituire la libertà sottratta.

Il delitto non può ritenersi integrato dalla semplice finalità e dallo scopo d'azione volto a ottenere qualcosa di cui disponga la persona offesa; in questi casi ricorrerà la figura della rapina o dell'estorsione, a seconda delle caratteristiche dell'azione, ma non di sequestro di persona a scopo di estorsione, salvo che l'autore abbia agito al fine di ottenere un ingiusto profitto come corrispettivo della liberazione.

In definitiva, è la segnalata corrispettività tra prezzo e libertà a caratterizzare la figura delittuosa in esame, istituendo quel rapporto di mercificazione della libertà personale intorno al quale ruota il modello dell'incriminazione. Se un soggetto consegue quanto illecitamente preteso e, dunque, restituisce la libertà alla vittima, posto che non abbia chiesto alcunché come prezzo per la liberazione, né come corrispettivo della sua condotta, non vi sarà sequestro di persona a scopo di estorsione, ma il singolo fatto di estorsione o di rapina. Ciò, perché se la pattuizione del denaro non entra comprovatamente in un rapporto sinallagmatico di scambio con la liberazione, si è fuori dalla tipicità del fatto.

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